Equivalenza titoli pregresso ordinamento e massofisioterapisti: no ai diplomi post 1999 (Cons. Stato n. 6011 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, disciplinato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999, ha natura transitoria e presuppone la riconducibilità del titolo al sistema formativo anteriore all’istituzione del nuovo ordinamento universitario delle professioni sanitarie. I limiti temporali recepiti dall’Accordo Stato – Regioni del 10 febbraio 2011 e dal D.P.C.M. 26 luglio 2011 – con esclusione dei diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999 o relativi a corsi iniziati dopo il 31 dicembre 1995 – costituiscono coerente trasposizione esecutiva della norma primaria e non scelta innovativa dell’Amministrazione. L’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 42 del 1999, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, ha carattere conservativo e non innovativo: l’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento salvaguarda la prosecuzione dell’attività professionale già esercitata, ma non amplia la platea dei titoli suscettibili di equivalenza né attribuisce la qualifica di professionista sanitario. La disciplina così delineata non viola gli artt. 3 e 97 Cost., il legittimo affidamento, i principi di proporzionalità e adeguatezza, né il diritto eurounitario sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Fatto

L’appellante aveva conseguito il diploma di massofisioterapista nel 2012, all’esito di un corso triennale svolto presso un istituto regionale, ed era iscritto nell’elenco speciale ad esaurimento previsto dall’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in attuazione dell’art. 4, comma 4-bis, della legge n. 42 del 1999. La Regione Umbria aveva pubblicato un avviso pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie, in attuazione dell’Accordo Stato – Regioni del 2011 e del D.P.C.M. del 2011.

L’avviso riproduceva i criteri statali, dichiarando inammissibili le domande relative ai titoli di massofisioterapista conseguiti dopo il 17 marzo 1999 o a corsi iniziati dopo il 31 dicembre 1995, e richiedendo un’esperienza lavorativa di almeno un anno nel quinquennio antecedente al 10 febbraio 2011. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio l’avviso regionale, l’Accordo, il D.P.C.M. e la circolare ministeriale, lamentando che i diplomi conseguiti dopo tale data dovessero essere valutati se rilasciati all’esito di corsi rimasti sostanzialmente invariati. Il TAR respingeva il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta tre nuclei: la natura dell’equivalenza, la portata della legge n. 145 del 2018 e la compatibilità dei limiti temporali con i parametri costituzionali ed europei. Sul primo profilo, il Collegio esclude che il TAR abbia confuso equipollenza ed equivalenza. Entrambi gli istituti trovano fondamento nella medesima disciplina transitoria e presuppongono la riconducibilità del titolo al previgente sistema ordinamentale. Il richiamo all’Adunanza plenaria n. 16 del 2018 valorizza la comune ratio di raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento: l’uso del participio “conseguiti” e il riferimento ai titoli della precedente normativa escludono una loro conservazione a regime.

Quanto ai termini del 31 dicembre 1995 e del 17 marzo 1999, la Corte richiama la propria sentenza n. 219 del 2018: il sistema delineato dal d.lgs. n. 502 del 1992, dal D.M. n. 741 del 1994 e dalla legge n. 42 del 1999 aveva già fissato un preciso limite temporale e contenutistico; il D.P.C.M. del 2011 si è limitato a recepirlo, individuando nel 17 marzo 1999 la “logica e coerente trasposizione esecutiva della previsione della norma primaria”.

Sul secondo profilo, il Collegio esclude che il comma 4-bis abbia ampliato l’ambito soggettivo dell’equivalenza. La disposizione non modifica il comma 2 dell’art. 4, non ridefinisce la nozione di titolo del pregresso ordinamento e non abroga, nemmeno implicitamente, la disciplina attuativa del 2011. Il rinvio ha dunque carattere conservativo. La Corte aggiunge che, ove il legislatore avesse voluto riaprire l’accesso, avrebbe dovuto modificare la disciplina sostanziale o introdurre una deroga espressa. Né l’iscrizione negli elenchi speciali restituisce ai massofisioterapisti la qualifica di professionisti sanitari: la giurisprudenza amministrativa li colloca tra gli operatori di interesse sanitario, con orientamento confermato dalle sentenze n. 219 del 2018, n. 7618 del 2021, n. 8036 del 2021, n. 4513 del 2022 e dalla sentenza n. 4579 del 2025.

Quanto ai profili costituzionali ed eurounitari, la Corte nega la disparità di trattamento: il discrimine non è cronologico ma ordinamentale, poiché raffronta titoli appartenenti a contesti formativi diversi. L’affidamento difetta, non essendo mai stato riconosciuto un diritto all’accesso alla procedura. La controversia, infine, non riguarda il riconoscimento di qualifiche conseguite in altro Stato membro, ma la delimitazione di un istituto transitorio interno; la tutela della salute giustifica requisiti formativi rigorosi. Il decimo motivo – omesso parere delle Commissioni parlamentari – è respinto: il decreto ministeriale previsto dall’art. 4, comma 3, non è mai stato adottato e la riforma del Titolo V ha imposto il diverso modulo procedimentale dell’Accordo Stato – Regioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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