Pergolato destinato a esigenze permanenti non è opera precaria: legittima la demolizione (Cons. Stato n. 6007 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di opera precaria, che esonera dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380 del 2001, non coincide con la facile amovibilità della struttura né con la natura dei materiali impiegati. Rileva esclusivamente la destinazione funzionale del manufatto, che deve soddisfare esigenze contingenti e temporalmente delimitate, e non permanenti. Non è quindi precaria la struttura destinata ad ampliare stabilmente la capacità ricettiva di un esercizio commerciale. L’ordine di demolizione è atto vincolato, il cui presupposto è l’accertamento dell’abuso edilizio, e non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto né comparazione con l’interesse privato. Il diniego di sanatoria non impugnato, quale atto presupposto, si stabilizza e preclude ogni contestazione sull’assentibilità dell’opera.

Il Fatto

Una società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto di demolire un pergolato realizzato in assenza di titolo, con struttura leggera in alluminio e copertura retrattile, della superficie di oltre 162 mq.

In precedenza la società aveva presentato una SCIA per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, respinta dal Comune per contrasto con il regolamento comunale sui dehor, che fissa in 50 mq la superficie massima assentibile. Quel diniego non è stato impugnato. Il TAR Campania ha respinto il ricorso: la sanatoria era ormai definitivamente negata e il pergolato, già assentito con permesso temporaneo scaduto e non rinnovato, non era qualificabile come opera precaria. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma anzitutto la decisione nella parte relativa agli effetti della mancata impugnazione del provvedimento di diniego della sanatoria. Il diniego costituisce atto presupposto dell’ordinanza demolitoria e la sua inoppugnabilità determina la definitiva stabilizzazione dell’accertata incompatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento. Ogni contestazione sull’assentibilità dell’opera è pertanto inammissibile.

Sul nodo centrale, il Collegio ribadisce un principio consolidato: la precarietà non dipende dalla natura dei materiali né dalla facile rimovibilità, ma dalla destinazione funzionale del manufatto. L’opera è precaria solo quando soddisfa esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o oggettivamente prevedibile. Ciò che rileva, ai fini urbanistici, è l’effetto di stabile trasformazione del territorio.

Applicando tali criteri, la struttura non è precaria. La superficie di oltre 162 mq non è marginale rispetto all’organizzazione dell’attività economica, ma si integra funzionalmente nell’esercizio di somministrazione e ne amplia stabilmente la capacità ricettiva. Il manufatto, inoltre, esiste quantomeno dal 2012, circostanza che contraddice la prospettata temporaneità dell’esigenza soddisfatta.

Quanto alla motivazione dell’ordinanza di demolizione e alla dedotta sproporzione della misura, la Corte richiama l’indirizzo costante: l’ordine demolitorio è atto dovuto e vincolato e non richiede alcuna valutazione comparativa tra interesse pubblico e privato. Una volta accertata l’assenza di titolo e la non riconducibilità dell’opera alle strutture precarie, non occorrono ulteriori giustificazioni sulla proporzionalità.

La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 33, comma 2, o dell’art. 34, comma 2, del Testo unico edilizia, è poi eccezionale e derogatoria: non compete all’amministrazione valutarla prima dell’ordine, spettando al privato dimostrare in fase esecutiva l’impossibilità oggettiva di demolire. L’appello è integralmente rigettato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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