Pay-back dispositivi medici: quota ridotta esige accertamento regionale del pagamento (TAR Lazio n. 8067 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere per effetto del versamento della quota ridotta del 25% degli importi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, presuppone la stretta ricorrenza dei requisiti procedimentali ivi previsti: l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione, con provvedimento pubblicato nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale, e la comunicazione di tale provvedimento alla segreteria del TAR Lazio. In mancanza della predetta comunicazione, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, il decreto con cui la Regione Toscana aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, unitamente agli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e le delibere delle Aziende sanitarie locali toscane.
Dopo la proposizione del ricorso, la società ha rappresentato di aver versato la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali impugnati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo che l’integrale versamento della quota ridotta estinguesse l’obbligazione e precludesse ogni ulteriore azione giurisdizionale. La Regione Toscana ha chiesto il passaggio in decisione sugli scritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, ha introdotto una disciplina innovativa per definire il contenzioso relativo al pay-back dei dispositivi medici. La norma prevede, da un lato, che decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni accertino l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta del 25%, con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, e li comunichino alla segreteria del TAR Lazio.
Dall’altro lato, prosegue il Collegio, solo la stretta ricorrenza di tutti i presupposti procedimentali descritti determina, ex lege, la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Ne consegue che la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento.
Nel caso di specie, la Regione Toscana non ha depositato alcun provvedimento pubblicato sul proprio bollettino. Il Collegio ritiene pertanto di dare rilevanza alla richiesta di cessazione della materia del contendere nei termini di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso viene dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.