Transito a fine carriera e divieto di pensione deteriore per il militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 77 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare cessato dal servizio che abbia conseguito la qualifica superiore a fine carriera ha diritto a un trattamento pensionistico non deteriore rispetto a quello che avrebbe conseguito nel grado inferiore. L’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 opera come clausola di salvaguardia di natura precettiva: essa impone di dare prevalenza, in ogni caso, al criterio del trattamento più favorevole. Il criterio della retribuzione pensionabile alla cessazione del servizio, proprio del sistema retributivo, trova in tale norma un limite invalicabile. Un avanzamento di carriera non può comportare una pensione meno favorevole, in coerenza con il principio di immodificabilità in peius della prestazione pensionistica e con i principi di ragionevolezza e non contraddizione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato inquadrato nella categoria dei Sottufficiali sino al 30/12/2017 ed era poi transitato nella categoria degli Ufficiali a decorrere dal 31/12/2017. Cessato dal servizio il 29/10/2019, era titolare di trattamento pensionistico di anzianità interamente liquidato con il sistema retributivo.
Il ricorrente deduceva di aver maturato, nel grado di Sottufficiale, il diritto alla percentuale di aumento della base pensionabile del 3,6% al 31/12/1997 e del 2% dall’1/1/1998 al 30/12/2017. Sosteneva che tali più favorevoli percentuali gli erano state negate al collocamento in congedo solo per effetto del transito nel ruolo superiore, in contrasto con l’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973. Chiedeva quindi la rideterminazione del trattamento e la corresponsione degli arretrati. L’INPS eccepiva l’inapplicabilità dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, stante un’anzianità contributiva superiore a venti anni al 31/12/1995, e la parziale prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
Oggetto del giudizio è la determinazione delle quote incrementali spettanti sulla base pensionabile. L’Istituto previdenziale applicava la quota di riferimento determinata al momento della cessazione del servizio all’intera carriera, benché il militare avesse raggiunto la qualifica di Ufficiale solo successivamente.
In particolare, il ricorrente lamentava l’applicazione dell’incremento premiale dell’1,80% dal 21° anno, proprio degli ufficiali, in luogo del più favorevole incremento previsto dall’art. 54, comma 6, d.P.R. n. 1092/1973, che per i sottufficiali prevede dal 21° anno un’aliquota del 3,6%, poi ridotta al 2% ai sensi del d. Lgs. n. 165/1997 dall’1 gennaio 1998.
La Corte accoglie la domanda. Nel sistema retributivo il punto di partenza è indubbiamente la retribuzione pensionabile alla cessazione del servizio, ma tale criterio incontra un limite nel principio dell’art. 54, comma 8, secondo cui in ogni caso la pensione non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla cessazione.
La norma ha natura precettiva e contempla una vera clausola di salvaguardia: l’interprete deve dare prevalenza al criterio che vieta un trattamento deteriore rispetto a quello ottenibile nel grado inferiore. Tale esegesi è l’unica possibile e si allinea al principio di immodificabilità in peius della prestazione pensionistica (Corte cost. n. 173 del 2018) e ai principi di ragionevolezza e non contraddizione. L’impostazione contraria condurrebbe all’esito irragionevole per cui un avanzamento di carriera, espressione del principio di meritocrazia di cui all’art. 97 Cost., comporterebbe una pensione meno favorevole.
Ne consegue la liquidazione del trattamento che il ricorrente avrebbe percepito senza il transito nel ruolo degli ufficiali, con applicazione della percentuale del 3,60% annuo dal 21° anno fino al 31/12/1997 e del 2% dall’1/1/1998 sino alla cessazione. Sono riconosciuti gli arretrati, con interessi legali e, ove eccedenti, rivalutazione monetaria. Spese compensate.
Nota della Redazione
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