Cessazione della materia del contendere per soddisfacimento della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 174 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo di rideterminazione del trattamento e il pagamento degli arretrati, non contestati specificamente dall’appellante, integrano il completo soddisfacimento della pretesa fatta valere e fanno venir meno l’interesse all’accertamento giudiziale del diritto. Ricorrono, quindi, i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dovendosi escludere che una contestazione generica e priva di riferimento ai documenti prodotti possa conservare l’interesse alla decisione nel merito. La regolazione delle spese resta affidata al prudente apprezzamento del giudice, che può disporne la compensazione quando l’Istituto previdenziale abbia adempiuto senza irragionevole ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in pensione a domanda dal 1° gennaio 2021, aveva chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, invocando sulla quota retributiva il coefficiente di rendimento del 2,445% riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 61 e 54, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973 dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, in luogo del 2,33% applicato dall’Istituto.
La Sezione giurisdizionale in composizione monocratica, con sentenza n. 39/2022, aveva respinto il ricorso, escludendo la diretta applicazione della disposizione invocata difettare, secondo il primo giudice, la prova dell’appartenenza alle carriere espressamente richiamate dall’art. 61, co. 3, del d.P.R. n. 1092/1973. Con atto di citazione in appello l’interessato ha impugnato la decisione, dolendosi della violazione di legge e del travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’Istituto previdenziale ha provveduto, con determinazione dirigenziale, a rideterminare la pensione applicando il coefficiente di rendimento del 2,445% con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in conformità alla circolare INPS n. 68/2022, e ha liquidato gli arretrati a titolo di sorte, interessi legali e conguagli da perequazione, con accredito sul conto del rateo di novembre 2022.
Su queste basi l’appellato ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’appellante si è opposto, sostenendo che nulla sarebbe stato corrisposto per le causali oggetto del giudizio, ma la Corte rileva che tale contestazione è del tutto generica: alcuna specifica censura è rivolta al contenuto dell’atto di rideterminazione né alla distinta contabile degli importi corrisposti, quanto a sorte, interessi e conguagli.
Il Collegio sottolinea che la determinazione amministrativa e il pagamento sopra descritti hanno integralmente soddisfatto la pretesa dell’appellante, facendogli conseguire il bene della vita a cui aspirava. Viene così meno, sotto ogni profilo, l’interesse all’accertamento positivo del diritto e alle correlate statuizioni di condanna, con conseguente venir meno della necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte.
Quanto alle spese, constatato che l’Istituto appellato ha adempiuto senza irragionevole e imprudente ritardo, anche in ragione della notoria mole di lavoro affrontata, la Corte ne dispone la compensazione, richiamando sul punto le sentenze nn. 472/2023, 471/2023 e 465/2023 di questa Sezione. Nessun provvedimento è reso sulle spese di giustizia, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 della l. n. 533/1973.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.