Equo indennizzo estraneo alla giurisdizione contabile, ammissibile la domanda pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 136 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio genera una pluralità di rapporti giuridici distinti. Alla giurisdizione della Corte dei conti, giudice delle pensioni, appartiene la controversia sulla spettanza del trattamento di pensione privilegiata, comprensiva dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio. Ne resta esclusa la domanda di equo indennizzo, che è provvidenza estranea al rapporto previdenziale e si ascrive al distinto e autonomo rapporto di pubblico impiego, con conseguente difetto di giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro. È invece ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo, domandi in via giudiziale l’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale di un Corpo di polizia a ordinamento civile collocato in servizio direttivo, ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione di appartenenza, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ischemica in esiti di infarto, respingendo la domanda di equo indennizzo presentata nel 2016.

Ha chiesto l’annullamento del parere e del decreto, l’accertamento della dipendenza da causa e/o concausa di servizio, l’ascrivibilità tabellare ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, il cumulo con infermità già riconosciute, oltre all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. Entrambe le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico affronta anzitutto la giurisdizione. La Corte dei conti, giudice delle pensioni, ha cognizione piena della materia previdenziale, compreso l’accertamento della dipendenza da causa di servizio. Diverso è il titolo dell’equo indennizzo: esso protegge la speciale condizione del dipendente divenuto infermo in ragione del rapporto con l’Amministrazione, e trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro.

La controversia relativa a tale beneficio è pertanto devoluta al giudice che sul rapporto di lavoro ha giurisdizione. Il Collegio richiama in proposito l’ordinanza n. 2160/2019 e le Sezioni Unite n. 3438/2003, nonché il criterio di collegamento per materia che assegna alla Corte contabile le questioni sulla spettanza del trattamento di pensione privilegiata.

Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del TAR territorialmente competente, per la sola domanda di equo indennizzo.

Quanto alla posizione del Ministero dell’Economia, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è accolta. Il parere tecnico del Comitato di verifica è atto di natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento conclusivo, privo di attitudine lesiva immediata e non autonomamente impugnabile. Il Ministero è pertanto estromesso dal giudizio.

Superate le eccezioni, la Corte riconosce l’ammissibilità della domanda pensionistica. Richiamata la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES, il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego opposto in sede amministrativa, domandi il positivo accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio è ammissibile ancorché egli sia ancora in servizio.

Il diniego della causa di servizio, a differenza del riconoscimento, non ha portata vincolante in un successivo procedimento pensionistico, sicché può essere impugnato subito o contestato in occasione della domanda di pensione. Il termine di sei mesi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 opera per i benefici economici connessi alla causa di servizio, non per il riconoscimento della pensione privilegiata. Le spese sono compensate per la definizione meramente processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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