Definizione alternativa del giudizio contabile e pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 349 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolare e tempestivo versamento, in unica soluzione, della somma determinata dal decreto collegiale di ammissione al rito abbreviato, in esatta ottemperanza alle statuizioni ivi recate, integra la definizione alternativa del giudizio di responsabilità contabile e ne impone la declaratoria con sentenza. La fattispecie estintiva si perfeziona con il pagamento integrale e con la sua comprova documentale, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività delle parti. La peculiare lievità della contestazione accusatoria giustifica la compensazione delle spese di giustizia tra le parti.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero contabile ha evocato in giudizio la convenuta, unitamente ad ulteriori soggetti, per ottenere la condanna al pagamento in favore di AGEA di somme imputate a titolo di danno erariale. Alla sola convenuta, che in qualità di dipendente di un centro di assistenza agricola aveva curato la pratica relativa alla campagna 2016, è contestata una condotta omissiva colposa per grave negligenza funzionale, con chiamata in via sussidiaria rispetto alla pretesa principale.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha richiesto l’ammissione al rito abbreviato. Il Collegio ha accolto l’istanza e, con decreto collegiale, ha determinato in via alternativa la somma dovuta, assegnando termine perentorio per il versamento in unica soluzione in favore di AGEA.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda sull’art. 130 c.g.c. e sulla sequenza procedimentale che esso disciplina. Ammesso il rito abbreviato, il giudice determina la somma dovuta e assegna un termine perentorio per il pagamento; il versamento integrale entro il termine produce l’effetto estintivo del giudizio.
La Corte verifica in fatto il perfezionamento di tale sequenza. Dalla documentazione acquisita risulta che la convenuta ha eseguito il bonifico in favore di AGEA entro il termine assegnato, con causale espressamente riferita al giudizio e all’atto collegiale; AGEA ha confermato la ricezione e la registrazione della somma sul sistema informativo agricolo nazionale.
Il Collegio dà atto che il versamento è tempestivo, regolare e in unica soluzione, in esatta ottemperanza alle statuizioni del decreto. Non residuano pertanto margini per una pronuncia di condanna: il pagamento ha già realizzato l’assetto satisfattivo perseguito dalla definizione alternativa, in linea con la disciplina dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c. e con i precedenti giurisprudenziali richiamati.
Sul governo delle spese, la Corte valorizza la peculiare lievità della contestazione mossa alla convenuta e dispone la compensazione tra le parti. La statuizione chiude il giudizio senza aggravio economico ulteriore per il convenuto.
Nota della Redazione
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