Inappellabili le questioni di fatto su dipendenza e classifica delle infermità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 143 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 cod. giust. cont. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità. Le questioni medico-legali su dipendenza, classifica e aggravamento, indipendentemente dalla loro natura, sono parificate dal legislatore alle questioni di fatto e possono essere dedotte in appello soltanto ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, cioè si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare la ratio decidendi. Il principio dell’unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, anche ai fini di successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, è stato introdotto dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, in vigore dal 22 gennaio 2002, e non opera per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore di tale disciplina.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio, ha chiesto alla Sezione giurisdizionale per la Toscana di accertare la dipendenza da causa di servizio di più patologie e di ascriverle alla Tabella A, categoria 8ª, con conseguente diritto alla pensione privilegiata a vita.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Ha ritenuto la patologia cervicale ascrivibile alla Tabella B e non dipendente da causa di servizio la gastropatia cronica, non emergendo sul piano probatorio lo svolgimento di servizi particolarmente gravosi. L’interessato ha proposto appello, lamentando vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 e dell’art. 5-bis d.l. n. 387/1987, ed errata valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 170 cod. giust. cont., che limita l’appellabilità delle sentenze pensionistiche ai soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o aggravamento di infermità. La disposizione ha riproposto il contenuto del previgente art. 1, quinto comma, d.l. n. 453/1993, in ordine al quale le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 avevano affermato che il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto, in tutti i loro possibili aspetti, le questioni medico-legali di dipendenza, classifica e aggravamento.
Da tale premessa il Collegio trae la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto. I primi devono investire la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Le questioni medico-legali restano pertanto deducibili nei soli limiti del vizio di motivazione radicale.
Applicando tali criteri, l’appello è inammissibile nella parte in cui censura la valutazione di non dipendenza della gastropatia, la classificazione in Tabella B della patologia cervicale e la mancata ascrizione della tendinopatia. Si tratta di quaestiones facti riservate al giudice di primo grado. Quanto alla dedotta omessa o apparente motivazione, la sentenza gravata non può ritenersi né inesistente né meramente apparente: il giudice ha valutato la documentazione e le prove, ha ricondotto la cervicobrachialgia recidivante tra i sintomi tipici della patologia cervicale e ha indicato, per la gastropatia, l’assenza di riscontri probatori sui disagi di servizio.
Nel merito del secondo motivo, il Collegio esclude l’operatività del principio di unicità dell’accertamento. La domanda di pensione privilegiata è stata presentata il 18 gennaio 2011, oltre l’entrata in vigore dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, e non può trovare applicazione la disciplina transitoria dell’art. 18 d.P.R. n. 461/2001, che fa salva la disciplina previgente solo per i procedimenti già avviati. L’art. 5-bis d.l. n. 387/1987, che attribuiva definitività ai giudizi collegiali delle commissioni mediche salvo il parere del Comitato, è stato abrogato dall’art. 20 d.P.R. n. 461/2001, quasi un decennio prima della domanda. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna dell’appellante alle spese.
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Nota della Redazione
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