Ergastolo ostativo e semilibertà: la mancata collaborazione va verificata con istruttoria piena (Cass. pen. Sez. I n. 38214 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione per i condannati per reati ostativi di cui all’art. 4-bis ord. pen., l’intervento di riforma ha trasformato la presunzione assoluta di permanenza dei legami con la criminalità organizzata in presunzione relativa, superabile a seguito di specifico riscontro di tutti gli indicatori di rescissione dei legami medesimi. Il presupposto di accesso al beneficio, individuato nel venir meno di tali legami, va accertato con nuovo procedimento e nuovi criteri, attraverso un’approfondita verifica in fatto e un’opportuna istruttoria. Il Tribunale di sorveglianza deve rendere conto con motivazione di tutte le informazioni assunte, soppesandone la valenza indicativa della meritevolezza del detenuto. La mancata collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen. non può essere superata sulla base delle sole asserzioni del condannato, prive di riscontro critico. Assume rilievo dirimente la valutazione delle iniziative nelle forme della giustizia riparativa, quando il condannato sia privo di risorse per adempiere alle obbligazioni civili.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza applicava la semilibertà a un condannato all’ergastolo per omicidi, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione ed estorsione, commessi nel 1992 con l’aggravante della finalità mafiosa ex art. 7 d.l. n. 152/1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen. Il condannato, detenuto dal 15 dicembre 1992 per reati ostativi di “prima fascia” ex art. 4-bis legge n. 354/1975, non ha collaborato con la giustizia.

Il Tribunale valorizzava il percorso trattamentale pluriennale, l’assunzione stabile di responsabilità, l’assenza di violazioni disciplinari rilevanti, l’esito positivo dei permessi premio, la coerenza tra dichiarazioni e condotte, la rete familiare e l’offerta lavorativa, l’inesigibilità della collaborazione e la disponibilità a percorsi di giustizia riparativa. Ricorreva il Procuratore generale della Corte d’appello, denunciando violazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. e vizio motivazionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Il presupposto di accesso al beneficio risiede nel venir meno dei legami con la criminalità organizzata e va accertato con istruttoria piena. Il Tribunale deve esaminare tutte le informazioni assunte, allegate dall’istante o acquisite d’ufficio, e darne conto con motivazione che ne soppesi la valenza indicativa.

Nel caso concreto la motivazione è carente e illogica: supera il dato della mancata collaborazione affidandosi esclusivamente all’asserzione del condannato, che ha rifiutato di collaborare ritenendola “non utile” perché i correi sarebbero morti o divenuti collaboratori. Tale dedotta inutilità si basa su una mera asserzione e cozza contro la circostanza che i mandanti degli omicidi non sono stati identificati. Residua quindi il ragionevole sospetto della strumentalità del percorso di revisione, tanto più che il Tribunale omette di analizzare criticamente le asserzioni dell’interessato.

Il Tribunale trascura inoltre il motivato parere negativo della D.D.A. di Napoli, che evidenzia il ruolo di rilievo del condannato nel clan e la perdurante attività dell’organizzazione, mentre apoditticamente afferma la cessazione della fazione di appartenenza. Il provvedimento non si confronta con la recente ordinanza dello stesso Tribunale che aveva rigettato un permesso premio sulla base di una valutazione opposta, mutandola radicalmente senza indicare elementi giustificativi.

La carenza riguarda anche le iniziative a favore delle vittime. Il Tribunale si accontenta di una generica disponibilità a un percorso di giustizia riparativa, in assenza di risarcimento o riparazione. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: la valutazione di ogni iniziativa a tutela delle vittime, purché connotata da autentica adesione, può suffragare l’effettività dei propositi quando il condannato non disponga di risorse materiali (Sez. I n. 18399 del 2025). Il condannato per reati ostativi non collaborante deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili o l’assoluta impossibilità (Sez. I n. 16321 del 2024), restando ininfluente la costituzione di parte civile delle vittime (Sez. I n. 47347 del 2011). Già prima dell’ingresso della giustizia riparativa nel sistema si richiedeva l’iniziativa di consultare le vittime (Sez. I n. 23343 del 2015; Sez. I n. 43000 del 2007).

Il provvedimento va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *