Gravità indiziaria cautelare e autonomia valutativa del giudice (Cass. pen. Sez. I n. 38212 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la verifica dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. non impone la precisione e la concordanza richieste, per il giudizio di cognizione piena, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.: è sufficiente qualunque elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. L’autonoma valutazione prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. è osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi ricostruiti nella richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico. L’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, sindacabile in legittimità solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Il comportamento punito dall’art. 416-bis cod. pen. esige lo stabile inserimento dell’agente nella struttura associativa.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, contestandogli la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e un’estorsione aggravata qualificata, ai fini cautelari, allo stadio del tentativo. Il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento, condividendo le valutazioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la nullità dell’ordinanza genetica per motivazione apparente, la carenza e l’illogicità della motivazione sui gravi indizi per il reato associativo, la mancanza di motivazione sulla tentata estorsione e l’omessa considerazione della circostanza aggravante mafiosa.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente l’impugnazione. Sul primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che il Tribunale del riesame non ha affatto eluso l’argomento, né lo ha trattato con motivazione apparente, avendo escluso con argomenti adeguati il denunciato vizio di nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.
Si ribadisce il principio secondo cui, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, l’autonoma valutazione è osservata anche quando il giudice rinvia, per relationem o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nelle indagini, così come ricostruiti nella richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico: il richiamo è a Sez. I n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che il fulcro della verifica indiziaria risiede nelle intercettazioni del 18 giugno 2020, il cui contenuto è stato oggetto di analisi da parte dei giudici del riesame. Questi hanno ritenuto confermato il ruolo di piena partecipazione associativa dell’indagato, quale emissario della consorteria, ricollegandone la figura a una precedente ordinanza cautelare. La Corte ricorda che, quando il provvedimento impugnato interpreta fatti comunicativi, l’individuazione del contesto e dei riferimenti personali costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile solo se fondata su criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto (Sez. I n. 25939 del 29/04/2024). In materia di intercettazioni, l’interpretazione del contenuto è questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile se non nei limiti della manifesta illogicità (Sez. III n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli; Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar).
Sulla dedotta insufficienza dell’unico indizio, la Corte chiarisce che in ambito cautelare non si richiede la precisione e la concordanza previste dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente la sola gravità indiziaria, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità. Il richiamo è a Sez. V n. 7092 del 19/11/2024, Ziino; Sez. II n. 8948 del 10/11/2022, Pino; Sez. I n. 43258 del 22/05/2018, Tantone. Quanto al reato associativo, la Corte conferma che il comportamento punito dall’art. 416-bis cod. pen. si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, attestando la messa a disposizione per i comuni fini criminosi (Sez. Un. n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari).
I motivi terzo e quarto sono infine disattesi: i giudici del riesame hanno adeguatamente argomentato sulla tentata estorsione e sull’aggravante mafiosa richiamando il provvedimento genetico, senza che il ricorrente ne abbia contrastato in termini specifici la sostanza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.