Omessa motivazione dell’appello che ignora i motivi del difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. I n. 33749 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Incorre nel vizio di omessa motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di appello che esamini unicamente l’atto di impugnazione depositato dal difensore d’ufficio e ometta ogni risposta alle censure tempestivamente formulate dal difensore di fiducia subentrato. Il giudice del gravame è tenuto a motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, non potendo limitarsi al mero rinvio alla motivazione di primo grado. La violazione dell’obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. integra nullità della sentenza impugnata, con conseguente annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere il condannato fatto nuovo ingresso nel territorio nazionale dopo l’esecuzione del decreto di espulsione e prima della scadenza del termine, senza la speciale autorizzazione ministeriale.

Avverso la decisione di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi incentrati sulla mancata valutazione, da parte della Corte etnea, dell’atto di impugnazione depositato dal difensore di fiducia, subentrato a quello d’ufficio, contenente doglianze ulteriori e differenti rispetto a quelle del difensore d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato che il difensore di fiducia aveva ricevuto mandato ad impugnare e aveva proposto appello tempestivamente, sviluppando una pluralità di censure: la sussistenza dello stato di necessità e dell’esercizio del diritto, quantomeno nella forma putativa, la richiesta di disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con la direttiva rimpatri 2008/115/CE, la denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’erronea applicazione dell’aumento per la recidiva.

Su questi specifici temi, secondo la Corte, la sentenza di appello non ha fornito alcuna risposta, essendosi evidentemente limitata ad esaminare le censure contenute nel diverso atto depositato dal difensore d’ufficio. Da qui il riconoscimento del denunciato vizio di omessa motivazione.

I giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento pacifico secondo cui viola l’obbligo di motivazione il giudice d’appello che, in presenza di specifiche censure rivolte alle soluzioni del primo giudice, confermi la decisione dichiarando di aderirvi senza dare compiutamente conto dei motivi d’impugnazione, così eludendo le questioni poste dall’appellante. È affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza che si limiti al mero rinvio alla motivazione di primo grado, dovendo il giudice del gravame motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto per non incorrere nel vizio di motivazione apparente.

La Corte ha richiamato sul punto i precedenti Sez. 2 n. 56395 del 2017, Sez. 3 n. 27416 del 2014, Sez. 4 n. 6779 del 2014 e Sez. 1 n. 11721 del 2025, secondo cui la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che in ossequio all’art. 111, comma sesto, Cost. impone la motivazione a pena di nullità.

Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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