Convalida del sequestro probatorio, sufficienza della motivazione per relationem (Cass. pen. Sez. V n. 11244 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida del sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, il provvedimento può fondare la descrizione dei fatti e il nesso di pertinenzialità tra le cose e il reato mediante rinvio per relationem al verbale di sequestro, purché si tratti di atto legittimo del procedimento, già nella disponibilità dell’indagato e congruo rispetto all’esigenza di giustificazione. La finalità probatoria del vincolo non viene meno per il solo fatto che i titolari dei beni sottratti siano ancora ignoti, poiché l’esigenza di risalire alla loro proprietà è coerente con l’accertamento del reato. Il giudice del riesame non può pertanto annullare la convalida sul presupposto che la mancata conoscenza dei proprietari riveli una finalità preventiva, senza chiarire il percorso logico che collega tale circostanza all’esigenza di prevenire la reiterazione del reato.

Il Fatto

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con decreto adottato ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., convalidava il sequestro di numerose taniche di plastica contenenti prodotti petroliferi, operate dalla Guardia di Finanza. I militari avevano sorpreso il conducente di un autoarticolato, dipendente di una società di autotrasporto, mentre prelevava prodotto dalla cisterna del veicolo per riversarlo in taniche collocate nel bagagliaio della propria autovettura; la successiva perquisizione dell’abitazione portava al rinvenimento di ulteriori taniche con prodotti petroliferi, sottoposte a vincolo.

L’indagato proponeva istanza di riesame. Il Tribunale di Venezia, Sezione Riesame, con ordinanza annullava il decreto di convalida e disponeva la restituzione dei beni, ritenendo il provvedimento privo della descrizione dei fatti contestati e del nesso di pertinenzialità, e non comprensibile nella finalità probatoria. La Procura ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e reputa fondato l’unico motivo. Il decreto di convalida, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, specificava espressamente che le taniche costituivano il corpo del reato ipotizzato, ossia il furto dei medesimi prodotti petroliferi, e che il mantenimento del vincolo era necessario per stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione delle cose sequestrate.

Quanto alla descrizione dei fatti, il decreto richiamava il verbale di sequestro della Guardia di Finanza, già nella disponibilità della parte, contenente un’analitica ricostruzione che aveva portato a sorprendere l’indagato in flagranza di reato. Il ricorso alla motivazione per relationem è ritenuto in linea con la giurisprudenza di legittimità, richiamata nella specie dalle Sezioni Unite n. 17 del 21.6.2000, Primavera. Il rinvio opera verso un atto legittimo del procedimento, congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e chiaramente ponderato dal pubblico ministero.

La Corte censura poi l’ordinanza impugnata per difetto di chiarezza argomentativa. Il Tribunale deduceva la finalità preventiva del sequestro dalla circostanza che i titolari dei prodotti sottratti fossero ancora ignoti, ma non esplicitava il percorso logico che collega la mancata conoscenza dei proprietari all’esigenza di prevenire la reiterazione del reato. L’esigenza di risalire alla proprietà dei beni illegittimamente sottratti risulta invece coerente con le finalità investigative di accertamento del furto, come indicato nel decreto di convalida.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia quale giudice del riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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