Ergastolo e rito abbreviato non ammesso: nessuna rideterminazione in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 34424 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, la conversione della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta di reclusione, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, è dovuta soltanto quando il giudizio abbreviato sia stato effettivamente ammesso nel corso del giudizio di cognizione, nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999, e cioè tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all’esito di quel rito. La mera presentazione della richiesta di rito alternativo, rimasta priva di accoglimento in appello e in legittimità, non integra il presupposto della rideterminazione. L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. configura una preclusione allo stato degli atti che non opera quando siano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione, ma la novità deve riferirsi specificamente ai temi già devoluti al giudice dell’esecuzione e non a profili ad essi estranei.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, ha chiesto al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della pena in anni trenta di reclusione. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza, qualificandola come mera riproposizione di una richiesta già rigettata nel 2019 e confermata in sede di legittimità.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione per non avere il Tribunale esaminato le nuove questioni giuridiche prospettate; disparità di trattamento rispetto a posizioni di coimputati definite in senso favorevole; violazione del principio di prevedibilità della legge e delle sue conseguenze sanzionatorie. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la regola processuale di riferimento. L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente la declaratoria di inammissibilità quando l’istanza costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, delinea una preclusione allo stato degli atti. Essa non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione.
Il Collegio precisa però il perimetro di questa apertura: la novità dell’elemento di fatto e delle questioni giuridiche deve riferirsi specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento, non a profili ad essi estranei. Nel caso in esame, i temi indicati come introdotti ex novo rispetto all’ultima richiesta erano già stati devoluti al giudice dell’esecuzione con istanze precedenti, seppure con argomentazioni non del tutto sovrapponibili.
Nel merito, la Corte ribadisce che la conversione della pena perpetua è dovuta, in sede esecutiva, solo se il giudizio abbreviato è stato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, nella vigenza dell’art. 30 legge n. 479 del 1999. Il principio di retroattività della disposizione più favorevole, di matrice europea, non si applica alla disciplina dettata da norme processuali, regolate dal tempus regit actum.
Quanto alla disparità di trattamento rispetto ai coimputati, la Corte osserva che le pronunce favorevoli invocate non si erano confrontate con la giurisprudenza di legittimità e non potevano condizionare la decisione. Il richiamo al principio di prevedibilità è infine disatteso: la sentenza che ha reso definitiva la condanna aveva già escluso la riduzione, perché il giudizio di appello si era concluso prima dell’entrata in vigore dell’art. 4-ter legge n. 144 del 2000.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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