Continuazione in esecuzione tra reati associativi e reati interrotti da arresti (Cass. pen. Sez. I n. 34428 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige la verifica concreta dell’identità del disegno criminoso e dell’anteriore programmazione dei reati, non essendo sufficiente l’omogeneità delle violazioni o la contiguità spaziale. Il notevole lasso di tempo tra i fatti e i periodi di detenzione subiti dall’interessato sono indici interruttivi del progetto delittuoso. Tale regola non opera in modo automatico nei contesti di associazioni mafiose, dove detenzioni e condanne sono accettate come evenienze prevedibili, purché il segmento associativo successivo all’evento interruttivo trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo. Tra reati associativi diversi occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività e continuità nel tempo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza volta ad applicare la continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze: due relative a un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la terza a un’associazione di tipo mafioso.

Il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo pur riconoscendo l’omogeneità dei reati associativi e l’unicità del contesto spaziale, valorizzando il troppo ampio lasso temporale, la diversa composizione delle compagini, il metodo mafioso impiegato solo per i fatti più recenti, i diversi ruoli assunti dal condannato e la cesura della programmazione determinata dagli arresti subiti.

La Motivazione della Corte

La Sezione I muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, un’approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Occorre inoltre che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali, non bastando la presenza di uno solo degli indici se i reati appaiono frutto di determinazione estemporanea.

La Corte richiama poi l’orientamento per cui è legittima l’ordinanza che esclude il vincolo in ragione del notevole lasso di tempo tra i fatti e dei frequenti periodi di detenzione, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo un disegno delittuoso includere anche arresti ed espiazione delle pene (Sez. I n. 44988 del 17.09.2018).

In tema di reati associativi mafiosi il principio va integrato: la regola della caducazione del disegno criminoso per eventi imprevedibili non si applica automaticamente ai contesti di criminalità organizzata, dove detenzione e condanne sono accettate come prevedibili, sicché il vincolo non è incompatibile con il reato permanente quando il segmento associativo successivo all’evento interruttivo trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo (Sez. I n. 38486 del 19.05.2011; Sez. II n. 16560 del 23.02.2023).

Quanto alla continuazione tra associazioni di tipo diverso, la Corte ribadisce che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneità delle condotte, occorrendo una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e continuità nel tempo (Sez. V n. 20900 del 26.04.2021; Sez. VI n. 51906 del 15.09.2017). Non è decisivo il ruolo assunto nelle compagini, dovendosi indagare l’anteriore programmazione della partecipazione associativa (Sez. VI n. 44667 del 12.05.2016).

Applicando tali principi, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non contesta la datazione del reato associativo mafioso, né sviluppa critiche specifiche alla puntuale argomentazione del giudice dell’esecuzione, secondo cui i reati giudicati con la prima sentenza non risultano collegati all’associazione mafiosa sviluppatasi circa quattro anni dopo. Il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 si scioglie, di regola, alla data dell’arresto o della condanna, sicché è palesemente infondata la tesi di una proiezione retrograda del vincolo mafioso diretta a rivitalizzarlo. All’inammissibilità seguono le spese processuali e la condanna al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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