Incendio e pene sostitutive: onere di richiesta in appello (Cass. pen. Sez. I n. 34425 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 423 cod. pen., anziché dell’art. 424 cod. pen., presuppone l’accertamento del pericolo per la pubblica incolumità e del dolo di incendio, demandato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da aporie logiche. Il controllo di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., resta circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio se l’appellante non ha formulato, nell’atto di gravame, una specifica e motivata richiesta, non rientrando la conversione tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di incendio, detratto l’aumento per la continuazione relativa al reato di maltrattamenti — in ordine al quale, ritenuto il fatto diverso dall’imputazione, era stata dichiarata la nullità della sentenza con trasmissione degli atti al Procuratore — e ridotto la pena a anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’erronea qualificazione del fatto come incendio invece che come danneggiamento seguito da incendio, per assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e di dolo; la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, nonostante la ritenuta sussistenza dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la valutazione del compendio probatorio in punto di qualificazione giuridica. La Corte di legittimità rileva che il giudice d’appello ha evidenziato un quadro probatorio univocamente orientato verso l’incendio: all’atto dell’intervento dei Carabinieri le fiamme avvolgevano l’intero immobile e fuoriuscivano dalla finestra di una stanza, rendendo necessario il complesso intervento dei Vigili del fuoco.
La motivazione valorizza la documentazione fotografica, dalla quale emergono gli effetti devastanti del fuoco: il divano completamente distrutto fino a lasciare scoperta la sola struttura metallica, gli arredi bruciati, le fiamme estese ai muri, al soffitto, all’impianto elettrico, con distruzione degli infissi e della serranda. Su queste basi la riconduzione del fatto all’art. 424 cod. pen. è correttamente esclusa, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2 n. 47415 del 17/10/2014, Rv. 260832; Sez. 2 n. 17558 dell’08/03/2017, Rv. 269466), secondo cui il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede il sorgere di un pericolo di propagazione: se il pericolo sorge o segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa delitto contro la pubblica incolumità.
Quanto all’elemento soggettivo, la volontà di appiccare il fuoco è desunta dalle concrete modalità della condotta — dare fuoco a un divano costituisce indice significativo della consapevole rappresentazione della facile propagazione delle fiamme — e dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri, valorizzate nella sentenza impugnata, dalle quali è stata tratta la volontà di un gesto eclatante idoneo a provocare l’esito perseguito, non ottenibile con un mero danneggiamento.
La Corte ribadisce quindi il limite del giudizio di legittimità, richiamando Sez. 3 n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556, e Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601: al giudice di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione indicati dal ricorrente come più plausibili.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte osserva che l’istanza di pene sostitutive è stata proposta per la prima volta solo con il ricorso, non risultando formulata al giudice d’appello. Richiamando Sez. 4 n. 36657 del 15/10/2025, Rv. 288792, si afferma che la conversione della pena detentiva non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., e che l’appellante è onerato di supportare con specifiche deduzioni la richiesta, conseguendo al mancato assolvimento di tale onere l’inammissibilità originaria della richiesta. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.