Erronea clausola di impugnazione, alternatività dei rimedi e annullamento con rinvio (C.G.A.R.S. n. 303 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale, sancito dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, non opera quando l’atto originariamente impugnato in sede straordinaria sia stato ritirato e sostituito, in autotutela, da un nuovo provvedimento, identico nel dispositivo ma recante la corretta clausola di impugnabilità. Il secondo decreto non è atto meramente confermativo, perché consegue a un nuovo segmento procedimentale e a una nuova istruttoria, ed è autonomamente lesivo: esso diviene l’unica fonte di regolazione del rapporto. Esclusa la vis attractiva del ricorso straordinario, il ricorso al T.A.R. avverso il decreto sostitutivo è ammissibile. L’erronea declaratoria di inammissibilità in rito, che impedisca l’esame del merito, integra un errore che determina la nullità della sentenza e impone l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La controversia origina dal diniego opposto all’appellante, notaio, con decreto prefettizio del 18 novembre 2022, in ordine al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il provvedimento recava in calce l’indicazione della possibilità di proporre, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’interessato, confidando in tale indicazione, optava per il secondo rimedio.
Il Ministero dell’Interno, nell’istruttoria del ricorso straordinario, rilevava l’erroneità della clausola, trattandosi di atto non definitivo e quindi insuscettibile di ricorso straordinario, qualificando come scusabile l’errore del ricorrente e invitando la Prefettura a emendare il provvedimento. A fronte dell’inerzia, l’interessato adiva prudenzialmente il T.A.R.; solo dopo la Prefettura notificava un secondo decreto, di contenuto identico ma con la corretta indicazione dei rimedi, impugnato con motivi aggiunti. Il T.A.R. per la Sicilia dichiarava il ricorso inammissibile per violazione del principio di alternatività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello in relazione al primo motivo, assorbente in rito di ogni altro. La regola dell’alternatività è interpretata in senso sostanziale dalla giurisprudenza, che ne estende l’applicazione anche ad atti diversi ma legati da nesso di presupposizione, riconoscendo al giudizio pendente una vis attractiva sugli atti connessi (Consiglio di Stato n. 6471/2022).
Tale applicazione è però erronea nel caso di specie, perché fondata su un’inesatta qualificazione giuridica del secondo decreto. Quest’ultimo non è un atto meramente confermativo, ma il frutto di un provvedimento di autotutela sostitutiva: esso ha ritirato il primo atto e lo ha sostituito con un provvedimento identico nella parte dispositiva, ma recante la clausola corretta. La giurisprudenza distingue l’atto meramente confermativo — che ribadisce una precedente determinazione senza nuova istruttoria e non è autonomamente impugnabile — dall’atto sostitutivo, che consegue a un riesame della situazione e a una nuova istruttoria, come avvenuto nel caso concreto.
Il secondo decreto, adottato all’esito di un nuovo segmento procedimentale sollecitato dal superiore gerarchico, ha rimosso e sostituito integralmente il precedente, divenendo l’unica fonte di regolazione del rapporto. Ne è conferma la condotta del Ministero, che nel procedimento straordinario ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Essendo il secondo decreto atto nuovo e autonomamente lesivo, non opera la vis attractiva del ricorso straordinario, proposto avverso un atto ormai rimosso dal mondo giuridico.
Il Collegio rileva inoltre che l’interpretazione del T.A.R. condurrebbe a un inaccettabile esito di denegata giustizia, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del principio di effettività della tutela sancito dall’art. 1 cod. proc. amm. Il ricorrente, indotto in errore dalla stessa Amministrazione, resterebbe privo di tutela, posto che il ricorso straordinario è destinato all’improcedibilità e quello giurisdizionale è stato erroneamente dichiarato inammissibile.
L’erronea declaratoria di inammissibilità integra un errore di rito che, impedendo l’esame del merito, determina la nullità della sentenza. Il vizio rientra nelle ipotesi di annullamento con rinvio previste dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, che ne ha esteso l’applicazione alla sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse. Il rinvio è imposto dal rispetto del doppio grado di giurisdizione (art. 125 Cost.; Adunanza Plenaria n. 14 del 2018). L’appello è quindi accolto, il ricorso di primo grado dichiarato ammissibile, la sentenza annullata e la causa rimessa al T.A.R. per il merito.
Nota della Redazione
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