Porto turistico-crocieristico di Fiumicino: illegittima la VIA per il difetto di attribuzioni dell’ente locale (TAR Lazio n. 12191 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale di un progetto presentato da un ente locale è illegittima per difetto di attribuzioni quando il progetto riguardi la realizzazione di un porto polifunzionale in cui la funzione crocieristica assume valore significativo, non qualificabile come porto turistico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 509/1997, che impone un utilizzo pressoché esclusivo dell’infrastruttura per la nautica da diporto. In tale evenienza, l’ente locale non può assumere la veste di soggetto proponente ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. r), d.lgs. n. 152/2006. Il concerto del Ministero della cultura previsto dall’art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 152/2006 deve comprendere l’autorizzazione paesaggistica, sicché la sua mancata acquisizione per ritenuta insufficienza documentale inficia il provvedimento di VIA. È inoltre configurabile un difetto di istruttoria per la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di bacino competente, ove parte del progetto ricada in zona a rischio idraulico R3.
Il Fatto
La società concessionaria di una concessione demaniale novantennale aveva presentato, tramite il Comune quale soggetto proponente, un progetto per la realizzazione del porto turistico-crocieristico di Fiumicino – Isola Sacra. Il progetto, caratterizzato dalla presenza di una funzione crocieristica e di un terminal passeggeri per oltre 5.000 crocieristi, era stato sottoposto a procedura di VIA. Il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Cultura, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con decreto n. 676 dell’11 novembre 2025.
Il provvedimento era stato impugnato da associazioni ambientaliste e residenti della zona, che deducevano plurimi vizi procedimentali e valutativi. In particolare, contestavano l’inquadramento dell’opera come porto turistico ai sensi del d.P.R. n. 509/1997, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica e la mancata partecipazione dell’Autorità di bacino al procedimento.
La Motivazione della Corte
Esaminate in via preliminare le eccezioni di legittimazione, il Collegio ha scrutinato il primo motivo di ricorso relativo all’iter procedurale seguito. La definizione di porto turistico di cui al d.P.R. n. 509/1997 richiede che l’infrastruttura serva “unicamente o precipuamente” la nautica da diporto. Diversamente, il progetto presentato prevedeva un ampio utilizzo per funzioni crocieristiche, con un molo dedicato e navi in modalità home-port per circa 200 giorni all’anno, oltre a un terminal per 5.000 passeggeri. La finalità crocieristica, assimilata al servizio passeggeri dall’art. 4, comma 3, lett. c), legge n. 84/1994, è funzionalmente distinta da quella turistica e da diporto.
Il Collegio ha rilevato che la procedura avviata dal Comune risultava difforme dal quadro normativo, essendo l’ente privo di attribuzioni per sottoporre a VIA un progetto di porto polifunzionale. L’accoglimento del primo motivo assorbiva gli altri. Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto fondate ulteriori censure di carattere procedimentale, relative alla violazione dell’art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 152/2006. La disposizione impone che il concerto del Ministero della cultura comprenda l’autorizzazione paesaggistica. L’eventuale insufficienza della documentazione avrebbe dovuto condurre al diniego del concerto, non alla formulazione di un giudizio “monco” sugli impatti paesaggistici.
Il Collegio ha inoltre ravvisato un difetto di istruttoria nella mancata acquisizione del parere dell’Autorità di bacino, nonostante parte del progetto ricadesse in zona a rischio idraulico R3, sottoposta a vincolo idraulico ai sensi delle norme del Piano di bacino. Il relativo coinvolgimento, imposto dall’art. 14, comma 1, legge n. 241/1990 e dall’art. 5, comma 1, direttiva 2011/92, avrebbe compromesso la correttezza del processo valutativo sul rischio idrogeologico.
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