Erronea dichiarazione di contumacia e caso fortuito del danneggiato (Cass. civ. n. 30171/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non ha pregiudicato l’attività difensiva e non ha inciso sulla decisione. Qualora la parte sia stata dichiarata contumace ma le sue difese siano state comunque esaminate, il vizio è irrilevante. Il fatto colposo del danneggiato, consistente nella violazione del generale dovere di ragionevole cautela, può integrare il caso fortuito ex art. 2051 c.c. e interrompere il nesso causale, quando la condotta sia irragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Il Fatto
Una donna di 82 anni cadeva nell’androne condominiale del palazzo in cui abitava, riportando lesioni. Conveniva il Condominio e la sua assicuratrice per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, rigettava la domanda, ritenendo che la caduta fosse imputabile all’esclusiva negligenza della vittima, che, nonostante la piena visibilità e la conoscenza dei luoghi, non aveva adottato la normale cautela nel percorrere l’androne in presenza di poche goccioline d’acqua, ben visibili ed evitabili, e tenuto conto dell’età avanzata e della patologia osteoporotica.
L’erede della danneggiata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’erronea dichiarazione di contumacia della danneggiata in appello (che in realtà si era costituita) e l’omesso esame delle sue difese; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., contestando la valutazione della Corte d’appello sul comportamento imprudente della vittima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo. Sul primo motivo, ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’erronea dichiarazione di contumacia non determina un vizio della sentenza se non ha concretamente pregiudicato lo svolgimento dell’attività difensiva né ha inciso sulla decisione. Nel caso di specie, pur essendo errata la dichiarazione di contumacia (la parte si era costituita), la Corte d’appello aveva comunque esaminato le deduzioni difensive della parte, neutralizzando di fatto il vizio. La Corte ha inoltre osservato che la censura, nella sostanza, lamentava un errore di fatto (la mancata considerazione della costituzione), che avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non con il ricorso per cassazione.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) e la giurisprudenza successiva, ribadendo i criteri per valutare il caso fortuito consistente nel comportamento del danneggiato: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; b) valutare se ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; c) escludere la responsabilità del custode se la condotta è stata irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; d) considerare irrilevante che la condotta fosse astrattamente prevedibile. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’appello conforme a questi principi: la vittima, in piena luce, con piena visibilità e conoscenza dei luoghi, non aveva adottato la normale cautela per evitare poche goccioline d’acqua, e la sua condotta aveva interrotto il nesso causale, escludendo la responsabilità del Condominio.
Implicazioni Pratiche
- Erronea dichiarazione di contumacia: L’avvocato che rilevi l’erronea dichiarazione di contumacia della propria parte in sentenza non può dedurla come vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. se le difese sono state comunque esaminate e la decisione non ne è stata pregiudicata; in caso di omesso esame delle difese a causa della contumacia, il vizio va fatto valere come errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Valutazione del comportamento del danneggiato ex art. 2051 c.c.: L’avvocato del custode, per eccepire il caso fortuito consistente nella condotta del danneggiato, deve dimostrare che la vittima ha violato il generale dovere di ragionevole cautela e che tale condotta, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, è stata irragionevole o inaccettabile, non essendo sufficiente dimostrarne la mera prevedibilità astratta.
- Limiti del sindacato di legittimità sulla condotta del danneggiato: La valutazione del giudice di merito sulla condotta imprudente del danneggiato è un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica; in cassazione, la censura deve essere formulata come vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non come violazione di legge.
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