PEC di asilo e traduzione del decreto di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 9781 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità e perciò suscettibile di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura. La volontà di chiedere asilo manifestata a mezzo PEC impone all’Amministrazione il dovere di ricevere la richiesta, astenendosi da ogni respingimento e da misure di espulsione che impediscano il corso della domanda. Il decreto redatto in lingua italiana deve essere tradotto nella lingua conosciuta dall’interessato, salvo che sia accertata in concreto, con onere probatorio a carico dell’Amministrazione, la conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare. La mancata traduzione determina una nullità che non è sanata dalla proposizione del ricorso, non essendo invocabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, proprio dei soli atti del processo. Nei procedimenti di impugnazione del provvedimento di espulsione lo straniero è ammesso di diritto al patrocinio a spese dello Stato, con esclusione della necessità di una specifica istanza di ammissione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha proposto ricorso avverso un decreto di espulsione deducendo, tra l’altro, di avere presentato a mezzo PEC la domanda di protezione internazionale. Il giudice di pace ha respinto il ricorso, ritenendo irrilevante l’invio della PEC poiché la domanda non era stata formalizzata mediante la compilazione del modello C3.
Il giudice di merito ha altresì considerato irrilevante la mancata traduzione del decreto, essendo lo stesso tradotto solo in lingua inglese e avendo l’interessato comunque proposto ricorso. Ha aggiunto che il decreto non poteva essere tradotto in urdu, qualificato come dialetto e non come lingua. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso. Il primo profilo riguarda la PEC con cui l’interessato ha manifestato all’Ufficio Immigrazione la volontà di richiedere asilo: il giudice di pace ha errato nel ritenerla irrilevante sulla base del difetto di formalizzazione. La Corte richiama il principio già affermato secondo cui, quantunque l’istanza sia inoltrata a mezzo PEC senza che segua la presentazione di una formale domanda, l’Amministrazione ha il dovere di riceverla e di astenersi da ogni forma di respingimento o di espulsione (Cass. n. 9597 del 2024; Cass. n. 21910 del 2020).
Il secondo profilo attiene al momento in cui la volontà di chiedere asilo è stata manifestata. Il giudice di pace ha indicato una PEC anteriore al decreto di espulsione, mentre il ricorrente ne richiama una diversa. Il punto è di particolare rilievo, perché l’indagine del giudice di pace deve estendersi a individuare con precisione il momento della manifestazione di volontà, ai fini della valutazione della validità del decreto (Cass. n. 5437 del 2020).
La Corte censura poi il rilievo secondo cui sarebbe sufficiente la traduzione in lingua inglese. È necessaria la traduzione nella lingua conosciuta dall’interessato, a meno che non venga accertata in concreto, con onere della prova a carico dell’Amministrazione, la conoscenza della lingua italiana o della lingua veicolare, o non risulti impossibile la traduzione per la rarità dell’idioma (Cass. n. 24015 del 2020; Cass. n. 5837 del 2022). Si tratta di una nullità che non è sanata dalla proposizione del ricorso, non essendo qui invocabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, valido per i soli atti del processo (Cass. n. 30177 del 2023; Cass. n. 22607 del 2015).
Il riferimento all’urdu è giudicato del tutto inconferente e incomprensibile: non è un dialetto ma una lingua ampiamente diffusa, che non è però lingua ufficiale del paese di origine del ricorrente. La Corte afferma inoltre il dovere del giudice di pace di rispondere a tutte le eccezioni delle parti, comprese quelle relative all’attestazione di conformità della copia notificata, salvo il caso di notificazione effettuata con doppio originale.
Infine, è erronea la posizione del giudice di pace sul patrocinio a spese dello Stato: nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione lo straniero è ammesso di diritto a beneficiarne, ai sensi degli artt. 13 e 14, comma quarto, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 142 del d.P.R. n. 115/2002 e 18, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, con esclusione della necessità di una specifica istanza (Cass. n. 11796 del 2023; Cass. n. 24102 del 2022). Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di pace di Milano, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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