Consegna di partecipazioni societarie: improcedibile il conto reso dal direttore della società (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 19 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario delle azioni e delle quote di partecipazione societaria di un ente locale è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, ossia chi per legge o per delega esercita i diritti dell’azionista, e non il soggetto che ne ha la mera disponibilità materiale. Ne consegue che, in mancanza di delega a un dirigente, tale ruolo va riconosciuto al sindaco, sicché il conto giudiziale reso dal direttore della società partecipata è improcedibile. Il valore delle partecipazioni, inoltre, deve essere esposto secondo il patrimonio netto per le partecipazioni rilevanti, mentre per quelle inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto, reso per l’esercizio finanziario 2023 dal consegnatario delle partecipazioni societarie di un comune, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. Il conto risultava sottoscritto dal direttore di una società partecipata, e non dal sindaco.
Il giudice istruttore ha segnalato plurimi profili di criticità: l’erronea individuazione del consegnatario, il deposito di un nuovo conto per la medesima gestione, l’uso del modello 16 anziché del modello 22, l’esposizione delle partecipazioni al valore nominale, e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni e quello deliberato dal Consiglio comunale. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità o, in subordine, l’irregolarità del conto. L’ente ha depositato memoria, rilevando di avere già recepito i rilievi per l’esercizio successivo e producendo un conto “corretto” approvato con delibera di Giunta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità di un conto reso dal direttore generale di una società partecipata. La giurisprudenza contabile richiamata — Sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, Sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017, Sez. Molise n. 64 del 2017 — individua il consegnatario non in chi detiene materialmente i titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica.
Tale soggetto svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle assemblee ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. In difetto di nomina di dirigenti delegati, il ruolo spetta al sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che riserva al sindaco o a un suo delegato l’esercizio dei diritti di socio degli enti locali.
Nel caso concreto è pacifico che il conto sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario, poiché il comune ha trasmesso un nuovo conto sottoscritto dal sindaco. La Sezione, pur prendendo atto dell’immediata attivazione dell’amministrazione, ribadisce che oggetto del giudizio è il conto in epigrafe e che alcuna rilevanza può avere un diverso conto depositato successivamente.
La Corte precisa poi che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione, con approvazione successiva alla sottoscrizione e alla parificazione. Quanto al modello, l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10 del 1998 a opera dell’art. 337 l.r. n. 2 del 2018 ha travolto il fondamento dei decreti regionali; tuttavia, i modelli 16 e 22 hanno identico contenuto, sicché le amministrazioni possono usare la lingua preferita.
Sul valore delle partecipazioni, il Collegio conferma l’obbligo di esporre tutte le partecipazioni, con relazione sulla gestione, indicando i valori secondo il patrimonio netto per le società controllate o partecipate, e il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli per le partecipazioni inferiori al 20 per cento.
In conclusione, il conto è dichiarato improcedibile e nulla è statuito sulle spese, in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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