Errore di compilazione della causale non giustifica la reiezione dell’ammortizzatore sociale (TAR Lombardia n. 1392 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammortizzatori sociali, l’Amministrazione non può respingere la domanda di Assegno di Integrazione Salariale fondandosi esclusivamente sull’erronea indicazione della causale nel modulo telematico, quando dagli elementi sostanziali allegati all’istanza — e segnatamente dall’accordo sindacale — emerga in modo inequivocabile la volontà di accedere al trattamento ordinario. In presenza di un mero errore di compilazione, l’INPS è tenuto ad adottare un criterio di prevalenza della sostanza sulla forma ed a effettuare un supplemento di istruttoria. La motivazione che ometta tale verifica è affetta da travisamento dei fatti per inadeguatezza dell’istruttoria e determina l’illegittimità del provvedimento negativo.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore del commercio e dell’organizzazione di convegni e fiere, presentava all’INPS, tramite intermediario abilitato, domanda di integrazione salariale ordinaria per il periodo 1-30 aprile 2022, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015. L’accordo sindacale allegato documentava la richiesta di Assegno di Integrazione Salariale per la causale ordinaria.
L’Istituto rigettava l’istanza, rilevando che la causale selezionata nel modulo era di tipo straordinario e che l’azienda, con più di 15 dipendenti, non rientrava nell’ambito di applicazione dell’AIS a causale straordinaria. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la prevalenza della sostanza sulla forma e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro soggettivo. La ricorrente, con organico superiore alle 15 unità e non aderente ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 148/2015, rientra nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale, che presuppone il raggiungimento di un accordo sindacale.
Il giudice dà poi conto della novella recata dalla legge n. 234/2021, che ha introdotto un doppio binario per i datori con più di 15 dipendenti: costoro possono accedere, secondo le causali, all’AIS del FIS o alla CIGS. La società aveva stipulato l’accordo sindacale per la causale ordinaria e aveva depositato la domanda per errore sulla causale del menu a tendina.
Il punto decisivo è il criterio di prevalenza. L’INPS, con messaggio n. 2089/2022, aveva riconosciuto la diffusione di errori di compilazione nella prima fase di applicazione della riforma e aveva impartito istruzioni affinché gli operatori svolgessero l’istruttoria sugli elementi sostanziali della scheda tecnica allegata, anche in difformità dalla causale richiesta, attivando se necessario un supplemento di istruttoria.
Tale verifica è mancata. La motivazione del provvedimento è estremamente sintetica e non considera la dissonanza tra la causale selezionata e l’accordo sindacale allegato, dal quale emergeva l’intenzione di invocare il trattamento ordinario. Il rigetto deriva dunque da un travisamento nella ricostruzione dei fatti per inadeguatezza dell’istruttoria.
Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con assorbimento di ogni altra censura. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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