Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e poteri del commissario ad (TAR Abruzzo n. 508 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze del giudice ordinario che condannano l’amministrazione al pagamento di somme di danaro, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, trova applicazione con i necessari adattamenti al processo amministrativo. Ai fini dell’ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. la esclude espressamente. L’amministrazione non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento o di trasmettere gli atti all’organo competente. Decorso inutilmente il termine, il giudice nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, notificata all’amministrazione, non veniva eseguita. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 74 cod. proc. amm., che consente la decisione in forma semplificata quando il ricorso sia manifestamente fondato, e rinvia a un proprio precedente conforme in materia di ottemperanza.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo. La norma, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile anche all’ottemperanza, ma con gli adattamenti necessari.

In particolare, il Collegio osserva che il riferimento al “titolo esecutivo” non comporta l’obbligo di spedizione in forma esecutiva: l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che tale formalità non è richiesta ai fini del giudizio di ottemperanza.

Il TAR affronta poi l’eccezione dell’amministrazione, che aveva invocato la competenza di altro organo centrale del Ministero. Il Collegio la respinge richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990: il responsabile del procedimento adotta il provvedimento o trasmette gli atti all’organo competente. L’inerzia non può quindi essere giustificata.

Il ricorso è accolto. Le somme dovute devono essere accreditate sulla carta elettronica della docente, con accessori di legge, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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