Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni del consegnatario comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 218 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del consegnatario di beni del comune quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario, pur redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone un obbligo di resa che la legge ricollega soltanto a determinate categorie di beni. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dal deposito del conto giudiziale reso da un agente contabile con qualifica di consegnatario di beni di un comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2022. Il conto, iscritto al n. 180071, è stato istruito nel giudizio n. 24141 e trasmesso alla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

Il prospetto depositato ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione approda così alla decisione della Sezione, chiamata a verificare se sussista l’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, ricostruendone la natura sulla base del modulo contabile utilizzato. Il prospetto depositato, in sé, non è idoneo a fondare l’obbligo di resa: occorre verificare se la gestione concretamente considerata rientri tra quelle per le quali la legge impone la rendicontazione.

Il passaggio decisivo è di ordine sostanziale. La gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia richiamato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Tale regolamento di contabilità generale trova applicazione agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Fuori da quel perimetro non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale.

La Sezione dichiara di aderire a un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, richiamando numerose pronunce: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Da qui la conclusione in rito: il giudizio in epigrafe è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato. La Corte dà atto della presenza in aula dell’agente contabile e nulla dispone per le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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