Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità alla consumazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 18095 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, applicabile anche alla bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 219, terzo comma, legge fall., deve essere valutata con riferimento al momento della consumazione del reato, poiché la misura del danno costituisce elemento della materialità del fatto. Gli eventi successivi alla consumazione non rilevano per detta attenuante, ma possono essere valorizzati ai fini delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena. Il giudizio di comparazione tra circostanze, ove sorretto da motivazione non illogica, è sottratto al sindacato di legittimità. È manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduca la nullità del giudizio di rinvio per omessa notifica del decreto di citazione quando dagli atti risulti la notifica a mani proprie presso il domicilio eletto.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei delitti aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della società dichiarata fallita, condannandolo alla reclusione e alle pene accessorie. La sentenza di appello era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione per la nullità assoluta del giudizio di secondo grado, derivante dall’omessa citazione del difensore.
Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità del giudizio di rinvio per l’omessa notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. e alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. La Corte, autorizzata a compulsare gli atti in ragione del vizio dedotto, ha accertato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio era stata effettuata a mani proprie dell’imputato, in data 24 aprile 2025, presso il domicilio eletto. L’eccezione difensiva è risultata pertanto smentita dalla documentazione processuale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiamando il principio secondo cui le ragioni di attenuazione della pena dipendenti dalla misura del danno vanno valutate al momento della consumazione del reato, costituendo un elemento della materialità del fatto. Il riferimento è costante in tema di applicabilità dell’art. 62, n. 4, cod. pen., dovendosi considerare gli eventi successivi sotto diversi profili, quali le attenuanti generiche e l’art. 133 cod. pen.
La Corte territoriale aveva adeguatamente escluso l’attenuante in ragione dell’elevato ammontare dei beni sottratti alla massa attiva del fallimento, pari a 900.000,00 euro. Con motivazione esente da vizi logici era stato altresì negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti, valorizzando la rilevante entità della distrazione, il mancato rinvenimento delle scritture contabili e la personalità dell’imputato, autore di più condotte di bancarotta.
La Corte ha precisato che il giudizio di comparazione tra circostanze involge valutazioni discrezionali di merito, sottratte al sindacato di legittimità quando non siano arbitrarie o illogiche e siano sorrette da sufficiente illustrazione. Le censure difensive, in gran parte rivalutative del merito, non hanno disarticolato le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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