Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato solo per violazioni formali (Cass. civ. Sez. 5 n. 14618 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto ove siano rispettati i requisiti sostanziali, anche se taluni obblighi formali (quali l’integrazione e la registrazione della fattura) siano stati violati, a meno che la violazione abbia impedito la prova dell’effettivo adempimento di tali requisiti. Ciò si applica anche alle operazioni intracomunitarie soggette al meccanismo del reverse charge, operando il principio di neutralità dell’imposta.
Il Fatto
La società, nel corso del 2006, acquistava una partita di favino, con fattura emessa da un fornitore svizzero, senza addebito dell’IVA. L’Agenzia delle entrate contestava la mancata emissione dell’autofattura tramite la procedura dell’inversione contabile, recuperando l’imposta del 4% e applicando la sanzione del 100%. Il ricorso avverso l’avviso di accertamento veniva accolto solo parzialmente in primo grado, con conferma della sanzione, e l’appello della società era respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, per la ragione più liquida, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio, consolidato anche a livello unionale, per cui la detrazione dell’IVA, che garantisce la neutralità fiscale, deve prevalere su eventuali inadempienze formali, a meno che queste non ostacolino la prova dei requisiti sostanziali dell’operazione (citando Cass. n. 15143/2020 e Cass. n. 4612/2016).
Nel caso di specie, dalle risultanze documentali riprodotte, la società aveva diligentemente provveduto sia all’integrazione della fattura con l’indicazione dell’aliquota IVA al 4%, sia alla registrazione della stessa in entrambi i registri, quello delle vendite e quello degli acquisti. Ciò ha dimostrato l’assolvimento degli oneri sostanziali, rendendo la sanzione illegittima.
L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, che denunciavano la violazione di diverse disposizioni del d.P.R. n. 633/1972 e del d.lgs. n. 471/1997. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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