Imposta di registro su atti giudiziari: obbligo di allegazione escluso (Cass. civ. Sez. V n. 14582 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione gravante sull’Amministrazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto presupposto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile e conseguentemente conoscibile senza un’attività di ricerca complessa. In tal caso si realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa e il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. La regola generale dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 non impone quindi di riversare sul contribuente l’onere della ricerca dell’atto, quando l’atto stesso sia già individuabile mediante i dati richiamati nell’avviso.
Il Fatto
Una società in liquidazione impugnava l’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro di euro 12.688,75, relativo a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo l’avviso legittimo perché completo degli elementi necessari alla comprensione degli addebiti.
La società proponeva ricorso per cassazione, dolendosi del fatto che all’avviso non fosse stato allegato il provvedimento giudiziale presupposto. L’Agenzia delle Entrate resisteva come controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articolava in un unico motivo, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Secondo la tesi della ricorrente, la regola secondo cui l’atto impositivo che richiama un altro atto deve allegarlo doveva applicarsi anche all’avviso di liquidazione, senza che l’onere della ricerca potesse ricadere sul contribuente, comprimendone il termine a difesa. Il riferimento era anche all’art. 54 d.P.R. n. 131 del 1986, da leggere alla luce della citata legge n. 212 del 2000.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per un verso e infondato per l’altro. Richiamando il proprio orientamento più recente (Sez. V n. 11283 del 2022; Sez. V n. 26340 del 2021; Sez. VI n. 30084 del 2021; Sez. VI n. 9344 del 2021; Sez. V n. 239 del 2021), il Collegio ha affermato che l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione della data e del numero del provvedimento giudiziale presupposto, purché tali riferimenti lo rendano agevolmente individuabile e conoscibile senza una ricerca complessa.
Quanto al profilo di inammissibilità, la Corte ha osservato che la parte ricorrente non aveva indicato quali elementi dell’atto fossero stati omessi, tali da renderne complessa la conoscibilità e da comportare un sacrificio del diritto di difesa. La Commissione regionale, del resto, aveva dato atto della completezza dei dati recati dall’avviso e del fatto che il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto dalla medesima società contribuente.
La infondatezza della censura discendeva poi dall’orientamento giurisprudenziale richiamato, che la Corte ha confermato. Il precedente invocato dalla Commissione regionale, relativo a una cartella di pagamento, è stato riconosciuto non perfettamente calzante al caso di specie, ma ciò non ha inciso sull’esito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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