Errore di fatto revocatorio e interpretazione degli atti: no alla revocazione (Cons. Stato n. 6576 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., consiste in una svista o abbaglio dei sensi che provoca l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra la proiezione emergente dalla sentenza e quella risultante dagli atti e documenti di causa. Esso non può confondersi con l’errore che coinvolge l’attività valutativa del giudice. La qualificazione giuridica di un accordo integrativo come transazione novativa, con estinzione dei rapporti pregressi, costituisce operazione irriducibilmente interpretativa, riconducibile agli errores in iudicando e non deducibile in revocazione, mezzo di gravame a critica vincolata. Parimenti non integra errore di fatto la dedotta divergenza tra la rappresentazione dei fatti della sentenza impugnata e la portata di una precedente pronuncia, quando la censura dissimula una critica al percorso argomentativo.

Il Fatto

Una società sanitaria, in proprio e quale incorporante di altra società del gruppo, aveva chiesto alla Regione il risarcimento del danno conseguente al silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, risalente al 2005, di ampliamento della capacità ricettiva di una casa di cura per ulteriori posti letto.

In primo grado il TAR aveva accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando una clausola dell’Accordo quadro con cui la società si impegnava ad abbandonare i giudizi connessi al silenzio della Regione; nel merito, aveva comunque ritenuto il ricorso infondato per carenza di prova del danno e del nesso causale. Il Cons. Stato, con la sentenza impugnata per revocazione, aveva confermato con diversa motivazione, qualificando l’accordo come transazione novativa e ritenendo che il ristoro già ottenuto in forza di una precedente pronuncia assorbisse ogni altra pretesa risarcitoria. La società ha proposto ricorso per revocazione, dolendosi di due asseriti errori di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione consolidata di errore di fatto revocatorio: una svista o abbaglio dei sensi che altera la percezione del contenuto degli atti, generando contrasto tra sentenza e atti di causa. Il mezzo è previsto per rimuovere l’ostacolo materiale fra la realtà del processo e la percezione che ne ha avuto il giudicante; non può invece confondersi con l’errore di giudizio. La Corte richiama sul punto propri precedenti.

Quanto al primo profilo, la ricorrente contestava la qualificazione dell’Accordo quadro come transazione novativa, sostenendo l’assenza di clausole estintive dei rapporti pregressi. Il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha riportato fedelmente il dettato della clausola controversa, a riprova che il giudice non è incorso in alcun abbaglio dei sensi: ha piuttosto sussunto la pattuizione nel genus degli accordi transattivi. Si tratta di operazione interpretativa, riconducibile agli errores in iudicando, non deducibili in revocazione.

Quanto al secondo profilo, la ricorrente assumeva un travisamento della portata della precedente pronuncia richiamata. La Corte esclude qualsiasi divergenza tra la rappresentazione dei fatti della sentenza impugnata e gli atti processuali: la decisione dà pacificamente atto che la società, per effetto di quella pronuncia, ha ottenuto il ristoro del danno da ritardo nell’adempimento dell’accordo quadro di riconversione.

Non vi è dunque travisamento, ma una critica dissimulata al passaggio che correla gli effetti di quella decisione all’odierno thema decidendum, sul rilievo che il danno da ritardo assorbe ogni altra pretesa risarcitoria scaturente dai rapporti estinti. Anche qui la doglianza maschera un error in iudicando sotto le spoglie dell’errore di fatto. L’inconfigurabilità degli estremi revocatori impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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