Errore nell’IBAN del bonifico e irresponsabilità dell’intermediario per mancata verifica del beneficiario (ABF Collegio di Milano n. 1808 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifici disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010 nel testo previgente alla Instant Payments Regulation, l’ordine di pagamento eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utilizzatore si ritiene correttamente eseguito con riguardo al beneficiario e al conto indicati. Se l’identificativo unico è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non risponde della mancata o inesatta esecuzione. La discordanza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto di accredito non genera quindi responsabilità dell’intermediario, salvo che questi abbia spontaneamente effettuato controlli di congruità o sia comunque a conoscenza dell’inesattezza. L’obbligo di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario (Verification of Payee) opera solo per le operazioni successive all’entrata in vigore della nuova disciplina europea.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver effettuato, tra il novembre 2020 e l’agosto 2024, cinque bonifici indicando per errore l’IBAN di una cliente dell’intermediario, nella convinzione di aver inserito quello del proprio fratello, che figurava comunque quale destinatario dei pagamenti. Chiede al Collegio di accertare se sia corretto che l’intermediario non verifichi la corrispondenza tra il nome indicato nel bonifico e quello dell’intestatario del conto, e in caso di accertamento della responsabilità domanda, a titolo simbolico, la somma di € 100.
L’intermediario si difende sostenendo che né la normativa di riferimento né le decisioni dell’ABF impongono alla banca la verifica del nominativo del beneficiario rispetto all’IBAN e che, essendo l’IBAN errato, la responsabilità resta limitata alla corretta esecuzione dell’ordine. Nelle repliche il ricorrente insiste sul fatto che le procedure informatiche avrebbero dovuto impedire l’esecuzione di bonifici intestati a un correntista della banca con IBAN non corrispondente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la disciplina applicabile ratione temporis. Le operazioni contestate, per complessivi € 499,00, sono state eseguite tra l’11.11.2020 e il 20.8.2024, quando era in vigore il d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/17 di attuazione della PSD II. Solo dal 9 ottobre 2025, con il Regolamento UE 2024/886, la Verification of Payee è divenuta obbligatoria per i bonifici ordinari e istantanei nell’area SEPA. La fattispecie resta dunque regolata dalla normativa previgente.
Il parametro normativo è l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010: se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente quanto al beneficiario e al conto indicati; se l’identificativo è inesatto, il prestatore non è responsabile ai sensi dell’art. 25. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017, secondo cui in presenza di discordanza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto di accredito identificato tramite l’IBAN indicato dal cliente non può esservi responsabilità dell’intermediario.
Lo stesso principio è confermato dalla CGUE, sentenza 21 marzo 2019, C-245/18, che ha esteso la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 74, par. 2, della direttiva 2007/64/CE tanto al prestatore del pagatore quanto a quello del beneficiario. Il Collegio ricorda però che il Collegio di Coordinamento n. 162/2017 aveva ammesso una responsabilità quando l’intermediario, pur senza esservi obbligato, avesse spontaneamente eseguito controlli di congruità o fosse comunque a conoscenza dell’inesattezza dell’identificativo unico.
Nel caso concreto tale eccezione non ricorre: non risulta che l’intermediario abbia effettuato verifiche di congruità, circostanza anzi negata dal ricorrente. In assenza di un obbligo specificamente imposto, nessuna responsabilità può essere addebitata all’intermediario. Il Collegio osserva inoltre che la domanda del ricorrente non è restitutoria, ma diretta ad accertare la correttezza del comportamento della banca e, solo in via subordinata, a ottenere la somma simbolica. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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