Usura, onere di allegazione del TEG e poteri officiosi del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 25305 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sull’usurarietà degli interessi, la nullità della clausola ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. richiede la prova del carattere usurario degli stessi ai sensi dell’art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., dimostrazione che grava su chi afferma la natura usuraria degli interessi. Il giudizio di usurarietà si fonda sul raffronto tra un dato concreto — il TEG applicato al rapporto — e un dato astratto, il TEGM rilevato per la tipologia contrattuale. Il rilievo d’ufficio della nullità contrattuale non può supplire a deficienze allegatorie o assertorie delle parti, né consentire di rilevare fatti non allegati, in forza del principio dispositivo. In mancanza di allegazione del dato concreto, la domanda è inammissibile per indeterminatezza della causa petendi e la c.t.u. richiesta ha finalità meramente esplorativa, come tale legittimamente negata.

Il Fatto

Nel 2013 una società di riabilitazione conveniva in giudizio il factor per ottenere la risoluzione di un contratto di cessione di crediti risalente al 2005, deducendo il grave inadempimento della cessionaria, che avrebbe percepito commissioni di gestione e interessi senza svolgere alcuna attività di recupero dei crediti ceduti. In via subordinata chiedeva la rideterminazione delle somme percepite e l’accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati, con quantificazione anche a mezzo di c.t.u. contabile.

Il Tribunale dichiarava l’improponibilità della domanda ex legge n. 108/1996, per genericità e indeterminatezza, e rigettava quella di risoluzione. La Corte d’Appello confermava integralmente. La società ricorreva quindi in cassazione, mentre la banca resisteva con controricorso. La questione approda così alla Corte sui limiti del sindacato di legittimità e sui rapporti tra onere di allegazione e poteri officiosi del giudice.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è respinto perché in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ricostruisce anzitutto l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ricordando che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico e non le argomentazioni o deduzioni difensive, né gli elementi istruttori. La censura, in realtà, mira a contestare il giudizio di fatto della Corte territoriale, non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1418, 1421 e 1815 cod. civ., i precedenti evocati — le Sezioni Unite n. 26242 e n. 26243 del 2014 in materia di impugnativa negoziale — risultano inconferenti. Il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità contrattuale non può operare quando l’accertamento sia inscindibilmente connesso all’allegazione o alla prova di parte, come accade per l’usura. Manca, in tal caso, lo stesso parametro di fatto su cui esercitare la qualificazione giuridica.

Il Collegio richiama quindi le Sezioni Unite n. 19597 del 2020, secondo cui il debitore che deduca l’usurarietà degli interessi è tenuto ad allegare il tipo contrattuale, la clausola negoziale di riferimento, i tassi concretamente applicati, la qualità di consumatore e la misura del TEGM del periodo. L’ordinanza n. 8669 del 2025 ribadisce che l’onere di allegazione non è neutralizzato dalla rilevabilità d’ufficio dell’usura.

Nel caso concreto, la consulenza di parte si era limitata a estrapolare gli interessi passivi trimestrali senza indicare le ragioni dell’illiceità. Difetta quindi l’allegazione del dato concreto del TEG, presupposto indefettibile del raffronto con il TEGM. La Corte d’Appello ha così correttamente dichiarato inammissibile la domanda per indeterminatezza della causa petendi.

Quanto alla c.t.u., il provvedimento che la disponga o la neghi rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile se motivato. La consulenza non è mezzo di prova in senso stretto, ma risorsa probatoria a favore del giudice, che non può essere delegata a supplire alle deficienze allegatorie della parte. A fronte di una usurarietà solo eventuale, il diniego opposto alla richiesta esplorativa è legittimo. È infine inammissibile, per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il motivo sulla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., non avendo il ricorrente illustrato la censura oltre la rubrica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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