Nullità della c.t.u. sanata per rinnovazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. II n. 707 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio ha carattere relativo ed è soggetta al regime dell’art. 157 cod. proc. civ., dovendo essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. La sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il giudice, dopo il deposito della relazione, rimetta le parti in termini per formulare osservazioni e assegni al consulente un termine per rispondervi, così recuperando il contraddittorio. Non integra vizio di violazione di legge la mancata rinnovazione della c.t.u. in appello, poiché il diniego non integra omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., ma al più vizio di motivazione, non dedotto. In ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., la censura che investe la ricognizione della fattispecie concreta è inammissibile.

Il Fatto

Una società venditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il prezzo di un tessuto fornito a una società acquirente. Quest’ultima propose opposizione, contestando la conformità della merce, e il Tribunale accolse l’opposizione, dichiarò risolto il contratto e condannò la venditrice al ritiro del materiale e al risarcimento del danno. La venditrice propose appello.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 567 depositata il 12.03.2021, accolse parzialmente il gravame, rigettando la domanda risarcitoria e compensando per metà le spese, confermando la risoluzione del contratto. La venditrice ricorse per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della c.t.u. e la violazione delle norme sulla risoluzione per consegna di aliud pro alio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affrontato il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava che la sentenza impugnata non avesse esaminato l’eccezione di nullità della consulenza tecnica. Richiamando il principio dell’art. 157 cod. proc. civ., i giudici di legittimità hanno ribadito che la nullità della c.t.u. ha natura relativa e deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti sanata.

La Corte ha poi precisato che la sanatoria può realizzarsi anche per rinnovazione, quando il giudice concede alle parti un nuovo termine per le osservazioni e al consulente un termine per rispondere, consentendo così il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 cod. proc. civ.. Nel caso di specie, depositata la relazione finale, il giudice aveva rigettato l’istanza di rinnovazione ma aveva concesso alle parti il termine per le osservazioni e al c.t.u. quello per replicare: il contraddittorio era stato così recuperato.

Quanto alla nuova istanza di rinnovazione, la Corte ha osservato che la richiesta di rinnovazione della consulenza non comprende in sé la proposizione dell’eccezione di nullità. Poiché la ricorrente non aveva dedotto di aver riproposto l’eccezione all’udienza successiva al deposito del supplemento, ogni eventuale vizio doveva ritenersi sanato.

La Corte ha inoltre escluso che la mancata rinnovazione della c.t.u. in appello configuri vizio di violazione di legge, potendo al più integrare un vizio di motivazione, non dedotto. La motivazione impugnata rispetta comunque il minimo costituzionale, avendo esplicitato le ragioni del recepimento delle conclusioni del consulente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché investiva la ricognizione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità, e si poneva in ipotesi di doppia conforme. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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