Riciclaggio e clausola di riserva: motivazione apparente e distinzione dalle condotte fraudolente (Cass. pen. Sez. II n. 9953 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riciclaggio, la clausola di riserva contenuta nell’incipit dell’art. 648-bis cod. pen. esclude l’applicabilità del delitto nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, sicché il giudice di merito deve accertare se l’imputato sia rimasto estraneo alla condotta fraudolenta ovvero vi abbia partecipato, distinguendo tra le condotte riconducibili agli artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. È affetta da motivazione apparente la sentenza di appello che si limiti a un asettico rinvio alla sentenza di primo grado per pagine, senza prendere in carico le censure difensive e senza indicare le modalità della condotta riciclatoria. Il rilievo sulla configurabilità del reato presupposto non può fondarsi su una lettura parziale delle norme civilistiche: l’art. 1189 cod. civ. non esclude che il debitore in buona fede sia liberato.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato, in concorso con altri, per il delitto di riciclaggio, consistito nel trasferire denaro provento dei delitti di truffa e sostituzione di persona confluito su un conto corrente intestato a una società di fatto gestita dal ricorrente. La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha sostenuto l’insussistenza del delitto presupposto, assumendo che il creditore effettivo non avrebbe subito alcun danno per effetto dello sviamento del pagamento. Con il secondo e il terzo ha contestato la ritenuta genericità dei motivi di appello, relativi alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità per il riciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo all’asserita insussistenza del reato presupposto. Il ricorrente sosteneva che, a fronte del pagamento effettuato a un creditore apparente, il creditore effettivo non avrebbe subìto danno, non essendo il debitore liberato ai sensi dell’art. 1188 cod. civ.
Il rilievo è respinto. La Corte rileva che il motivo è aspecifico perché reitera la doglianza già avanzata in appello, ivi superata mediante richiamo alla sentenza di primo grado, nella quale entrambe le società erano state qualificate come parti offese. La società estera indotta in errore ha subìto un danno, analogamente al creditore che non ha mai ricevuto il corrispettivo della fornitura.
La Corte aggiunge che la censura poggia su una lettura parziale delle norme civilistiche: se l’art. 1188 cod. civ. non libera il debitore che paghi a persona diversa dal creditore, l’art. 1189 cod. civ. non esclude affatto che il debitore in buona fede sia liberato. Non può dunque escludersi che la società indotta in errore sia liberata dall’obbligazione, con conseguente infondatezza del rilievo.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono invece accolti. La Corte territoriale aveva giudicato aspecifici i rilievi sulla duplicità delle condotte e aveva motivato la responsabilità del ricorrente limitandosi a rinviare alle pagine della sentenza di primo grado, talora con la sola indicazione dei fogli in cui la posizione del singolo imputato era stata esaminata.
La motivazione è apparente: non tiene conto del rilievo difensivo che contestava la duplicità delle condotte e non spiega perché il gestore di fatto della società, sul cui conto confluiva il denaro, non fosse concorrente nel delitto presupposto, ciò che avrebbe escluso, per la clausola di riserva, la configurabilità del riciclaggio. Non sono indicate le modalità della condotta riciclatoria, né scrutinate le questioni della partecipazione alle operazioni fraudolente, con riflessi sulla prova dell’elemento soggettivo e sulla distinzione tra le fattispecie degli artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 25191 del 2014, secondo cui la clausola di riserva dell’art. 648-bis cod. pen. costituisce deroga al concorso di reati, e la giurisprudenza di legittimità sulla qualificazione delle condotte di messa a disposizione di un conto corrente. La sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, con spese della parte civile riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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