Revocazione della confisca di prevenzione e prova nuova decisiva (Cass. pen. Sez. II n. 23164 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione prevista dall’art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 non consente una generale rivalutazione dei presupposti applicativi della misura, ma postula la deduzione di prove nuove decisive sopravvenute al procedimento, ovvero preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività, che si pongano come fattore di decisiva incrinatura del corredo fattuale posto a base dell’ablazione. Non integra prova nuova quella deducibile e non dedotta nel procedimento di prevenzione, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità della tempestiva deduzione per forza maggiore. È pertanto inammissibile il ricorso che solleciti un diverso apprezzamento delle prove o prospetti travisamenti senza assolvere gli oneri di specificità.
Il Fatto
Con decreto del Tribunale di Caltanissetta del 16/07/2015, confermato in appello e divenuto irrevocabile il 23/10/2017, era stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca anche su beni formalmente intestati a due coniugi, terzi interessati, ma ritenuti di fatto riconducibili al proposto, in ragione della sproporzione del valore rispetto ai redditi leciti.
Qualificandosi come terzi interessati, i due coniugi hanno proposto istanza di revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, deducendo che una collaboratrice di giustizia, sentita dal difensore nell’ambito di investigazioni difensive, aveva ritrattato le dichiarazioni poste a fondamento della misura. La Corte di appello di Catania, con decreto del 28/01/2026, ha rigettato l’istanza; i terzi hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio di revocazione. Secondo l’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, la parte può unicamente dedurre che uno o più presupposti della confisca non sussistevano ab origine, alla luce di prove nuove decisive. Esclusa è, dunque, la rimessione in discussione di questioni già dedotte o deducibili nel procedimento di prevenzione.
Nel caso concreto, la Corte di appello di Catania ha correttamente circoscritto il thema decidendum alla intestazione fittizia dei beni, unico profilo inciso dalla ritrattazione della collaboratrice. Le restanti deduzioni difensive, prive di elementi di novità, sono state legittimamente ritenute inammissibili perché dirette a rimettere in discussione altri presupposti, quali la sproporzione e la pericolosità sociale.
Quanto alla decisività della prova, la Corte richiama il principio per cui la prova nuova deve determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale: non basta evocare un elemento favorevole, perché l’istituto ha carattere di rimedio straordinario e non può divenire impugnazione tardiva (Sez. II n. 41507 del 2013, Auddino). Decisiva è solo la prova che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, o che vizia la struttura portante del provvedimento (Sez. III n. 9878 del 2020; Sez. VI n. 10795 del 2021). Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che la riconducibilità dei beni al proposto era desunta da molteplici elementi autonomi — intercettazioni e dichiarazioni di altri collaboratori — non intaccati dalla ritrattazione.
Sul piano della novità della prova, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 43668 del 2022 (Lo Duca): è prova nuova quella sopravvenuta o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta, non quella deducibile e non dedotta, salvo dimostrazione della impossibilità per forza maggiore. Poiché nel procedimento di prevenzione era pacificamente riconosciuto il diritto alla prova contraria (Sezioni Unite n. 4880 del 2014, Spinelli), la difesa avrebbe potuto contestare illo tempore le dichiarazioni della collaboratrice. Nulla è stato allegato sull’impossibilità di tale integrazione.
Le censure relative al travisamento della prova sono infine dichiarate inammissibili per difetto dei requisiti di specificità richiesti (Sez. VI n. 10795 del 2021), nonché estranee ai motivi consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. III n. 17395 del 2023, Chen). I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
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Nota della Redazione
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