Revoca sospensione condizionale richiede istanza di parte e sentenza specifica (Cass. pen. Sez. 1 n. 11971 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione, vige il principio della domanda: il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto a seguito di richiesta di parte, non essendo tale provvedimento riconducibile a quelli adottabili d’ufficio. Il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla causa petendi. L’oggetto della richiesta di revoca va perimetrato non solo al tipo di intervento sollecitato, ma anche alla specifica sentenza di condanna a pena sospesa da revocare. È ammissibile la precisazione o l’integrazione della domanda incompleta o carente nell’indicazione dell’oggetto materiale del petitum, effettuata dalla parte interessata, d’iniziativa o su sollecitazione del giudice dell’esecuzione. Il provvedimento assunto in difetto di domanda di parte e in violazione del principio del contraddittorio è nullo e va annullato senza rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso la Corte d’appello di Milano aveva revocato, ai sensi dell’art. 168, ultimo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza della stessa Corte d’appello di Milano, sul presupposto che il condannato avesse già fruito due volte del medesimo beneficio.
Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio del contraddittorio: il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la richiesta del pubblico ministero avevano ad oggetto la revoca della sospensione relativa a una diversa sentenza di condanna, quella della Corte d’appello di Napoli. Lamentava altresì la mancata acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e l’illegittimità della revoca per l’avvenuta estinzione del primo reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo in particolare il primo motivo concernente la violazione del principio della domanda e del contraddittorio.
Ha innanzitutto rammentato che, nel procedimento di esecuzione, il giudice può revocare il beneficio della sospensione condizionale esclusivamente a seguito di richiesta di parte. Pur potendo decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti, il giudice è comunque vincolato al petitum, che delimita il perimetro decisorio. Tale oggetto della domanda non si identifica solo nel tipo di intervento richiesto, ma anche nella specifica sentenza di condanna a pena sospesa da revocare.
Nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero riguardava una sentenza diversa da quella poi colpita dalla revoca. La Corte ha escluso che la discussione avesse consentito di estendere il contraddittorio alla diversa sentenza, non risultando alcuna verbalizzazione di una nuova richiesta in tal senso, né risultando sufficiente la mera indicazione della sentenza di Milano come condizione di revoca nell’ambito della richiesta relativa alla sentenza di Napoli.
Se fosse stata ritualmente introdotta dalle parti l’istanza di revoca riferita alla diversa sentenza, il giudice dell’esecuzione sarebbe stato abilitato a provvedervi. In assenza di tale richiesta, il provvedimento adottato oltre i limiti della domanda risulta adottato in violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità dell’atto e annullamento senza rinvio, potendo la valutazione della revocabilità solo seguire ad una nuova istanza di parte.
La Corte ha infine dichiarato assorbito il motivo concernente la mancata acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione, pur riconoscendone la fondatezza alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, che impone al giudice dell’esecuzione di verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
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Nota della Redazione
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