Prescrizione calunnia: rileva la disciplina vigente al tempo del commesso reato (Cass. pen. Sez. VI n. 12142 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di calunnia, il termine massimo di prescrizione va determinato applicando la disciplina vigente al momento del commesso reato, restando estranee al computo le cause di sospensione introdotte dalle riforme successive, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Una volta maturata la prescrizione prima della pronuncia di secondo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conferma delle statuizioni civili. È invece inammissibile, per prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie, il motivo che censuri la valutazione di attendibilità operata dai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare per rispondere di calunnia, per aver denunciato come smarriti assegni bancari nella consapevolezza che il soggetto incolpato di ricettazione ne fosse il legittimo prenditore. Il Tribunale lo ha condannato alla pena sospesa; la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione, condannandolo alle spese del grado.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen. per essere il termine prescrizionale già decorso prima della pronuncia di appello, e, con il secondo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della prescrizione, accogliendo il primo motivo. Il reato era stato commesso il 27 gennaio 2015; al termine massimo di sette anni e sei mesi, scadente il 27 luglio 2022, sono stati aggiunti duecentoottanta giorni di sospensione per le richieste di rinvio operate dalla difesa in primo grado. Il termine è così maturato il 3 maggio 2023, dopo la sentenza di primo grado ma prima di quella di appello.
La Corte esclude espressamente l’applicabilità, per il principio del favor rei, delle discipline sulla sospensione della prescrizione entrate in vigore successivamente al tempus commissi delicti: la legge 23 giugno 2017, n. 103, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 e la legge 27 settembre 2021, n. 134. Il criterio temporale di individuazione della norma applicabile resta dunque quello vigente all’epoca del fatto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza si risolve in una confutazione della ricostruzione di fatto e nella sollecitazione a una lettura alternativa delle risultanze probatorie. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e le Sez. VI n. 5456 del 2020 e n. 47204 del 2015.
Nel merito, i giudici di appello avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla documentazione e dalle deposizioni di tre testi, e scarsamente rilevanti le dichiarazioni dei familiari dell’imputato, inidonee a spiegare la condotta. Il ricorrente non aveva chiarito le circostanze dello smarrimento denunciato né la ragione per cui uno degli assegni fosse privo dell’indicazione dell’importo.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Nota della Redazione
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