Errore sulla nozione di reddito non esclude il dolo nel patrocinio a (Cass. pen. Sez. IV n. 39780 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché non si tratta di errore su legge extrapenale, essendo l’art. 76 del medesimo decreto espressamente richiamato dalla norma incriminatrice. Il dolo è integrato dalla sottoscrizione dell’istanza, che comporta l’assunzione di responsabilità su quanto dichiarato. In sede di legittimità, la denuncia promiscua e perplessa della violazione di legge e del vizio di motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Questi, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva falsamente attestato un reddito inferiore a quello accertato dalla Guardia di Finanza.
I giudici di merito hanno respinto i motivi d’appello volti a escludere l’elemento soggettivo, valorizzando il modesto livello culturale del ricorrente. Hanno inoltre negato la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza e la sospensione condizionale della pena. Contro la sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che il modesto livello culturale non gli avrebbe consentito di cogliere la differenza tra reddito percepito e attestazione ISEE, difettando così la prova del dolo; aggiunge di essersi affidato a un commercialista poi arrestato per truffa.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha richiamato le considerazioni del primo giudice, rispetto alle quali la difesa ha ribadito i medesimi argomenti senza confrontarsi con le sentenze conformi. Con la sottoscrizione dell’istanza il ricorrente si è assunto la responsabilità di quanto dichiarato; la tesi dell’errore o dell’affidamento nel commercialista è priva di riscontro, anche perché egli ha ammesso di avere lavorato e percepito i redditi dichiarati.
Decisiva è la sproporzione tra il reddito imponibile dichiarato e quello indicato nell’istanza di ammissione; tale scarto rende priva di plausibilità logica l’ipotesi che la falsità sia frutto di mera leggerezza. In proposito la Corte riafferma il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, poiché l’art. 76 del medesimo decreto è richiamato dalla norma incriminatrice.
Anche i profili ulteriori sono inammissibili. La denuncia promiscua e perplessa della violazione di legge e del vizio di motivazione rende i motivi aspecifici ai sensi degli artt. 581, co. 1, lett. c) e 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione. Il ricorso ripropone graficamente l’atto d’appello, riformulando richieste già avanzate alla Corte territoriale. Le doglianze erano connotate da genericità, e il difetto di motivazione su motivi generici non può formare oggetto di ricorso, restando essi viziati da inammissibilità originaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.