La motivazione per relationem è legittima se risponde alle censure specifiche (Cass. pen. Sez. 4 n. 17875 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso una sentenza di condanna pronunciata anche a favore della parte civile, il giudice che dichiari estinto il reato per prescrizione è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare compiutamente il compendio probatorio e a verificare se sussistano i presupposti per il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima quando il giudice, prendendo cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento richiamato, risponda puntualmente e analiticamente ai motivi di gravame specificamente dedotti. È, invece, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già devolute al giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Potenza aveva condannato l’imputato, quale titolare di fatto di un’officina meccanica, per il reato di cui all’art. 590, comma 2, cod. pen., per aver cagionato lesioni personali alla parte civile, aggredita da due cani di grossa taglia ivi custoditi, per colpa consistita nell’omessa custodia degli animali e nell’omessa adozione di cautele idonee a prevenire aggressioni a terzi.

La Corte d’appello di Potenza, in riforma parziale, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili di primo grado e la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35490 del 2009 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 36208 del 2024, in base al quale, nel giudizio di appello, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in presenza della parte civile, il giudice sia chiamato a valutare il compendio probatorio anche ai fini delle statuizioni civili. In tal caso, il giudice d’appello deve verificare se l’imputato debba essere prosciolto nel merito anche in presenza di prove insufficienti o contraddittorie.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il difetto di motivazione per il mancato esame delle censure appellate, la Corte ha precisato che la motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiamato risulti congruo e il giudice dimostri di averne meditato le ragioni e di aver risposto ai motivi di gravame specificamente dedotti. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ricostruito l’accaduto sulla base delle risultanze dibattimentali esposte dal primo giudice e aveva elencato i motivi di impugnazione, argomentando sulle ragioni per cui il compendio probatorio consentiva di affermare la riconducibilità dell’evento all’imputato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, in quanto da un lato meramente reiterativa di quella già dedotta in appello, senza operare alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e dall’altro rivolta a sollecitare una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La Corte ha inoltre richiamato la regola cautelare, di cui alla giurisprudenza di legittimità, che impone al detentore di animali uno specifico e stringente obbligo di custodia e l’adozione di ogni cautela per prevenire aggressioni a terzi.

Dall’inammissibilità del ricorso è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, mentre nulla è stato disposto per le spese della parte civile, la cui memoria si limitava a chiedere il rigetto del ricorso senza svolgere un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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