Errore percettivo su documento e interruzione della prescrizione d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19767 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore percettivo che cade sul contenuto oggettivo del documento può essere fatto valere con la revocazione per errore di fatto, non con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. Solo quando l’errore percettivo cada su un fatto controverso, essendo esclusa la revocazione, il vizio della pronuncia è denunciabile per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ove si tratti di fatto processuale. L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio e non necessita di eccezione di parte, senza violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., purché il fatto interruttivo emerga dagli atti di causa. La richiesta di pagamento del contributo può integrare atto interruttivo ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., con valutazione rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
Una avvocata, iscritta d’ufficio alla Gestione separata presso l’Inps, riceveva un avviso di addebito per il debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010. Proponeva opposizione, che il giudice di primo grado accoglieva.
In riforma della pronuncia, la Corte d’appello rigettava l’opposizione, ritenendo dovuta l’iscrizione per il mancato pagamento del contributo soggettivo e non maturata la prescrizione quinquennale, interrotta da due atti. La ricorrente impugna la sentenza con tre motivi, deducendo che uno degli atti interruttivi si riferiva al debito contributivo dell’anno precedente e non a quello oggetto di causa.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono dichiarati infondati. Con il primo, la ricorrente lamentava la violazione delle norme sulla prescrizione e del d.P.C.m. richiamato, sostenendo che il dies a quo decorresse dal 6.7.2011 e che l’unico atto interruttivo fosse quello del 12.7.2016.
La Corte rileva che il giudice di merito non ha fatto errata applicazione delle norme, ma ha ritenuto, con un giudizio di fatto, che una richiesta di pagamento avesse valore interruttivo ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. Il sindacato di legittimità non può sostituirsi a tale valutazione.
Il secondo motivo deduce un errore percettivo sul contenuto del ricorso di primo grado, che avrebbe indicato l’atto come riferito all’anno 2009. La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5792/24, che ha ribadito l’orientamento tradizionale: l’errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento si fa valere con la revocazione per errore di fatto.
Solo se l’errore cade su un fatto controverso, esclusa la revocazione, il vizio è denunciabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., ove si tratti di fatto processuale. Non è questa l’ipotesi, poiché lo stesso ricorso dà atto che era pacifico tra le parti che l’atto interruttivo si riferisse all’anno 2009.
Il terzo motivo è respinto: l’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio e non necessita di eccezione di parte, senza violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ove il fatto interruttivo emerga dagli atti di causa, come confermano le citate Sezioni Unite n. 15661/05 e n. 9810/23. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite per la sopravvenienza delle Sezioni Unite n. 5792/24.
Nota della Redazione
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