Motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16193 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, è circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Detto minimo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. È nulla, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la decisione che, dopo aver affermato la natura non costitutiva della comunicazione telematica ai fini del diritto allo sgravio contributivo, neghi poi il beneficio fondandosi proprio sull’omissione di tale adempimento.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a fruire degli incentivi contributivi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), e art. 3 del DM 5 ottobre 2012, per la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato part-time in un rapporto a tempo indeterminato part-time con implemento dell’orario settimanale. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’INPS, aveva però rigettato l’opposizione all’avviso di addebito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la falsa applicazione del decreto ministeriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la società aveva dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ravvisando un’ipotesi di motivazione meramente apparente. La pronuncia impugnata risultava, infatti, internamente contraddittoria: dopo aver affermato che la mera trasmissione dei dati con il flusso Uniemens non era elemento costitutivo della fattispecie relativa ai benefici, aveva poi dato sostanziale rilievo al difetto di tale comunicazione per respingere la domanda.
La Corte ha precisato che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che ricorre quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, il giudice del merito aveva indicato, quale requisito necessario per fruire del beneficio, un imprecisato elemento ulteriore rispetto alla piena e regolare trasformazione del rapporto, lasciando la relativa frase “in sospeso” e rendendo così incomprensibile il ragionamento giuridico sotteso alla decisione.
La Corte ha, inoltre, rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un profilo — la preclusione per l’INPS di percepire una maggiore contribuzione per effetto del mancato aggiornamento dei dati contributivi — che non risultava essere stato allegato in causa, sostituendosi, in tal modo, alle ragioni della domanda. Tale circostanza, oltre a configurare un’ipotesi di error in procedendo, evidenziava l’incomprensibilità complessiva del percorso motivazionale rispetto all’esito finale.
In accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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