Errore revocatorio escluso per errata trascrizione nel PVC (Cass. civ. Sez. V n. 9506 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea trascrizione, all’interno di un processo verbale di constatazione, della dichiarazione resa da un soggetto nell’imminenza della verifica non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché si risolve nella contestazione del contenuto di un atto munito di fede pubblica, da far valere, in ipotesi, con la querela di falso. La revocazione presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile escluso o accertato dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Non costituiscono vizi revocatori né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione, rimediabili unicamente con l’appello o con il ricorso per cassazione.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato per revocazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato il proprio appello in materia di maggiori tributi accertati. A fondamento dell’istanza, la società deduceva che l’Amministrazione finanziaria aveva erroneamente riportato, nel verbale di constatazione, il contenuto della dichiarazione resa da un terzo in ordine alla propria partecipazione alla gestione societaria; da tale difformità sarebbe derivata una erronea valutazione delle risultanze delle indagini finanziarie, poste a base dell’accertamento.

La pronuncia impugnata aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la parte non avesse invocato un errore di fatto, ma contestasse la valutazione del medesimo fatto già compiuta dalla sentenza. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si censurava la sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 64 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l’errata trascrizione della dichiarazione del terzo avrebbe fuorviato prima l’Ufficio e poi il giudice di merito nell’utilizzazione delle risultanze delle indagini finanziarie.

Il motivo è giudicato inammissibile per plurime ragioni. La Corte osserva che l’erronea trascrizione di una dichiarazione all’interno del processo verbale di constatazione non costituisce vizio revocatorio, risolvendosi nella contestazione del contenuto di un atto munito di fede pubblica: evenienza che, in ipotesi, andava fatta valere con la querela di falso, non con la revocazione. Sul punto richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n. 2343 del 29.01.2019), secondo cui nel giudizio di cassazione la querela di falso è proponibile limitatamente agli atti del relativo procedimento o ai documenti producibili ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., mentre non può riguardare gli atti e i documenti posti dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata.

Nel ricostruire l’istituto, la Corte ribadisce che l’istanza di revocazione implica un errore di percezione o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che quel fatto non abbia formato oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti, purché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. Sez. Un. n. 9882 del 2001; Cass. Sez. Un. n. 5303 del 1997; Cass. Sez. Un. n. 561 del 2000).

La Corte rileva che nel caso concreto la ricorrente collega alla dedotta difformità della dichiarazione una conseguente erroneità nella valutazione del materiale probatorio. Tale prospettazione chiede un riesame del merito e urta contro il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 30994 del 27.12.2017, secondo cui non costituiscono vizi revocatori né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione, proponibili solo con l’appello e con il ricorso per cassazione.

Il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR ritenuto dovute le spese di lite in favore dell’Ufficio costituitosi con propri funzionari interni, è dichiarato infondato. La Corte richiama Cass. Sez. V n. 1019 del 10.01.2024: all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari spetta, in caso di vittoria, la liquidazione delle spese, con applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocati e riduzione del venti per cento dei compensi. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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