Omessa integrazione del contraddittorio in appello per litisconsorzio processuale: nullità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 24145 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti delineata dalle regole processualcivilistiche di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c. L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio in grado di appello sorge non solo in presenza di un litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. In tale ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, relativa a una cartella esattoriale per IVA e IRAP dell’anno d’imposta 2004. Nel giudizio di primo grado, proposto nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate sia del concessionario della riscossione, la società otteneva l’annullamento dell’atto.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello, notificandolo però alla sola società contribuente e non anche all’agente della riscossione, che pure era stato evocato nel giudizio di prime cure senza costituirsi. La Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva il gravame, ritenendo ammissibile l’impugnazione. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, il difetto di integrità del contraddittorio in grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con il quale la società denunciava la violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la mancata notifica dell’appello anche all’agente della riscossione, parte del giudizio di primo grado.
Richiamando il principio per cui la disposizione del processo tributario non elimina la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c., la Corte ha precisato che l’obbligo di integrazione del contraddittorio sorge anche nell’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non sia proposta nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, purché si tratti di cause inscindibili o dipendenti. In tal caso, la necessità del litisconsorzio è imposta dal solo fatto che tutte le parti siano state presenti nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, secondo la Corte, l’agente della riscossione era stato evocato in primo grado quale destinatario delle domande relative alla validità della notificazione della cartella e dell’intimazione di pagamento. Queste questioni, incidendo direttamente sulla sua attività e sul rapporto processuale instaurato anche nei suoi confronti, rendevano la causa inscindibile e imponevano l’ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 c.p.c. La mancata emissione di tale ordine non rende l’appello inammissibile, ma comporta la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, concernenti la legittimità della notifica a mezzo posta delle cartelle esattoriali, il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., l’omessa notifica della cartella presupposta e il difetto di motivazione dell’intimazione. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda previa integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 331 c.p.c. – Integrazione del contradittorio in cause inscindibili
- Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili