Omessa pronuncia sull’appello incidentale e onere della prova in materia di ICI sugli impianti eolici (Cass. civ. Sez. 5 n. 2556 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui doveva gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie; non assume rilievo, invece, che nella valutazione delle prove il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. L’omessa pronuncia su un motivo di appello incidentale, volto a ottenere l’integrale conferma dell’avviso di accertamento, integra il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. e non può essere ricondotta a una mera ipotesi di assorbimento, né propria né impropria, quando il giudice abbia confermato un valore imponibile minore. In materia di sanzioni tributarie, l’eventuale incertezza normativa sul classamento catastale di un impianto eolico non può gius
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Nota della Redazione
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