Errore di fatto revocatorio non deducibile con il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4282 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile costituiscono le uniche anomalie motivazionali denunciabili in cassazione, in quanto si traducono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante. L’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. Tale errore non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Alcuni contribuenti impugnavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, confermando la cartella di pagamento emessa nei confronti di una società, li aveva condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in qualità di soci responsabili verso l’erario. I contribuenti, che avevano partecipato al giudizio di appello, deducevano l’illegittimità della condanna, assumendo di non essere parti soccombenti e di non essere destinatari della cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, gli Ermellini hanno richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che attiene all’esistenza stessa della motivazione, non il semplice difetto di sufficienza.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva offerto una coerente giustificazione della condanna alle spese, avendo premesso che la cartella era stata notificata anche ai soci, indicati quali parti in epigrafe, e avendo accolto l’appello dell’Amministrazione. La contestazione dei ricorrenti non riguardava, pertanto, un vizio motivazionale, ma un presunto errore nella lettura degli atti di causa.
La Corte ha precisato che tale errore, ove sussistente, costituirebbe un errore di fatto ex art. 395, num. 4, c.p.c., consistente in una falsa percezione della realtà processuale. Esso costituisce motivo di revocazione e non può essere dedotto con il ricorso per cassazione. Le medesime ragioni di inammissibilità sono state estese al secondo motivo, volto a censurare la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 91 e 97 c.p.c., in quanto anch’esso sostanzialmente volto a far valere il medesimo errore di fatto revocatorio.
Nota della Redazione
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