La continuazione sanzionatoria tra ICI e IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 9268 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 99/2000, l’istituto del cumulo giuridico va applicato anche tra gli illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento riguardanti l’ICI e i medesimi illeciti riguardanti l’IMU. Le violazioni delle rispettive normative fiscali possono essere considerate della medesima indole, ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, posta l’identità di ratio e di presupposti della pretesa impositiva tra i due tributi. Il beneficio della continuazione è circoscritto, per effetto dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 87/2024, alle sole violazioni commesse fino alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di sette avvisi di accertamento, cinque relativi all’ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 e due relativi all’IMU per gli anni 2012 e 2013, emessi dal Comune nei confronti di una società contribuente per infedele dichiarazione e conseguente omesso parziale versamento dell’imposta su due aree. La pretesa impositiva concerneva la differenza tra quanto versato secondo le norme previste per i terreni agricoli e quanto risultante da una relazione di stima del funzionario comunale, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, ne aveva riconosciuto la legittimità, reputando le aree suscettibili di potenzialità edificatoria e congruo il valore unitario posto a base del calcolo. Quanto alle sanzioni, il giudice d’appello aveva escluso l’applicabilità della continuazione tra ICI e IMU, trattandosi di tributi diversi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso, confermando l’orientamento secondo cui, in tema di ICI, l’edificabilità di un’area dev’essere desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione degli strumenti attuativi. L’inclusione di un’area in una zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile, ma incide solo sulla determinazione del valore venale, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità consentite dalla destinazione impressa.
Quanto al sesto motivo, la Corte ha accolto la censura della società, incentrata sull’erronea esclusione della continuazione tra le violazioni ICI e quelle IMU. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata non chiariva se la continuazione fosse stata effettivamente applicata, non risultando alcun riferimento negli avvisi di accertamento, e ha rimesso al giudice del rinvio la relativa verifica.
Nel merito della questione nomofilattica, la Corte ha coordinato le disposizioni dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 — che definisce le violazioni della stessa indole — con l’art. 12, comma 5, del medesimo decreto, riguardante il cumulo giuridico per violazioni commesse in periodi d’imposta diversi. Ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha configurato la continuazione come precetto autonomo rispetto alle altre previsioni di favore, incentrato sulla nozione di violazioni della stessa indole, desunta dalla disciplina della recidiva.
Quanto alla possibilità di considerare della stessa indole le violazioni relative a tributi diversi, la Corte ha valorizzato la «ideale linea di continuità» tra ICI e IMU, evidenziata anche dalla giurisprudenza costituzionale, in ragione dell’identità di elementi costitutivi, di soggettività passiva e di presupposto applicativo. Ha concluso che, pur non trattandosi di un identico tributo, le violazioni delle rispettive normative fiscali presentano profili di sostanziale identità, con conseguente applicabilità del cumulo giuridico.
La Corte ha infine precisato che la questione, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, è stata risolta dal d.lgs. n. 87/2024, che circoscrive l’applicazione del cumulo ai soli casi di concorso e progressione di cui ai primi due commi dell’art. 12. Ha accolto il sesto motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per la rideterminazione delle sanzioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.