Esame avvocato: quesito inidoneo se non consente strategia difensiva plausibile (Cons. Stato n. 10374 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il quesito della prima prova orale dell’esame di abilitazione forense è illegittimo quando, per la sua formulazione, non consente al candidato, calato nel ruolo di difensore, di elaborare una strategia difensiva coerente con il dato testuale della norma applicabile, salvo stravolgerne l’elemento letterale. Le Linee generali adottate con D.M. 21 dicembre 2022 impongono che il caso pratico sia costruito in modo da offrire spunti argomentativi e soluzioni plausibili alla luce della normativa e della giurisprudenza. La mancanza di un corredo giurisprudenziale di riferimento non è di per sé causa di illegittimità, ma concorre a rendere inidoneo il quesito quando il tessuto normativo non offra autonome possibilità di soluzione. In sede di accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., il sindacato resta confinato all’atto originariamente impugnato e non si estende alla condotta successiva dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità riportato nella prima prova dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2022. La prova consisteva nella discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, vertente sul reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter cod. pen.
Il TAR Basilicata, con sentenza breve n. 274 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato della Sottocommissione. La candidata ha proposto appello. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha disposto l’acquisizione di una relazione della Sottocommissione e, poi, la rinnovazione della prova dinanzi a una Commissione in diversa composizione. La prova è stata superata con ritardo, ma la successiva seconda prova si è conclusa con un nuovo giudizio di inidoneità. L’appellante ha quindi ribadito l’interesse a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’operato amministrativo ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto il perimetro decisorio ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.. La valutazione di legittimità non può che concernere l’atto impugnato ab origine, restando estranea al thema decidendum la condotta successiva tenuta dall’Amministrazione in esecuzione della misura cautelare. Analoga estraneità riguarda la rilevanza causale di tale condotta ai fini risarcitori, da affrontare nella separata sede aquiliana.
Nel merito, il punto cruciale è la violazione dei parametri dettati dalle Linee generali del D.M. 21 dicembre 2022. Il punto 2 imponeva di formulare il quesito come caso pratico rispetto al quale il candidato, nelle vesti di legale, potesse avanzare una soluzione giuridica espressiva di una possibile iniziativa difensiva. Il punto 6 richiedeva che il candidato fosse posto in condizione di prospettare soluzioni plausibili alla luce della normativa e della giurisprudenza.
Nel caso concreto il Collegio rileva un duplice deficit. Da un lato, la fattispecie normativa mancava di un corredo di approfondimento giurisprudenziale. Dall’altro, e questo è il profilo dirimente, il caso prospettato non offriva spunti argomentativi per una strategia difensiva utile, se non a costo di stravolgere l’elemento testuale dell’art. 612-ter cod. pen. La traccia non si prestava dunque alla formulazione di alcuna iniziativa difensiva, men che meno plausibile, segnando una divaricazione netta dal parametro delle Linee generali.
La Corte confuta le affermazioni del primo giudice. Le pronunce richiamate dal TAR sono in una caso successiva allo svolgimento dell’esame e all’introduzione del ricorso, nell’altro estranea all’interpretazione dell’art. 612-ter cod. pen. La relazione della Sottocommissione non chiarisce la non conformità del quesito ai parametri ministeriali, i quali inducono alla necessità che la prova preveda soluzioni coerenti con l’attività difensiva. Gli altri criteri valutativi non censurati restano impregiudicati rispetto al profilo logicamente preordinato della corretta somministrazione del tema di prova.
L’appello è quindi accolto nei limiti della motivazione, con declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato in primo grado. La riforma travolge anche la statuizione sulle spese, poste integralmente a carico della parte resistente per entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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