Ottemperanza alla sentenza sulla carta del docente: il TAR accoglie e assegna novanta giorni al Ministero (TAR Lombardia n. 3126 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente per il personale precario, una volta passata in giudicato, è idonea a fondare il ricorso per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza senza che l’amministrazione abbia provveduto, il ricorso è procedibile e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza e assegnando un termine per adempiere. In caso di perdurante inerzia, il tribunale nomina fin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, che provvede senza diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di 1.000,00 euro. La sentenza, notificata al Ministero il 7 novembre 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale.

Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, per la proposizione dell’azione di ottemperanza avverso le sentenze del giudice ordinario.

Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa risultava, infatti, sorretta da idonea documentazione quanto alla spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato, mentre l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha, pertanto, accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte eventuali erogazioni intermedie.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il tribunale ha nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario, investito direttamente dal creditore trascorso il termine assegnato all’amministrazione, provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente pubblico, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in 800,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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