Grave illecito professionale e self-cleaning: obbligo di valutazione complessiva (TAR Veneto n. 1329 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Un precedente di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, adeguatamente provato e concretamente incidente sull’affidabilità dell’operatore, può integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023. L’esclusione non costituisce però una conseguenza automatica del precedente negativo: essa richiede un giudizio individualizzato sull’attualità del rischio e sull’idoneità delle misure di self-cleaning adottate. Ai sensi dell’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante è tenuta a valutare unitariamente risarcimento, collaborazione e provvedimenti tecnico-organizzativi, motivando perché, nonostante essi, permanga un’attuale inaffidabilità dell’impresa rispetto alla commessa. Il sindacato del giudice amministrativo investe la completezza dell’istruttoria, la coerenza del percorso logico e la sufficienza della motivazione rispetto ai parametri legali che governano il potere esercitato.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la nota con cui la stazione appaltante, in qualità di centrale di committenza per conto di un Comune, le ha comunicato l’esclusione da una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un marciapiede, unitamente alla richiesta di integrazioni, ai verbali di gara, agli atti di valutazione delle integrazioni rese in sede di soccorso istruttorio e alla determinazione di aggiudicazione in favore di un’altra impresa.

Nel DGUE l’impresa aveva dichiarato che un Comune aveva disposto la risoluzione in danno di un precedente contratto d’appalto, precisando di avere contestato la legittimità del provvedimento e di avere adottato misure di autopulizia mediante integrale risarcimento del danno. La stazione appaltante ha attivato il contraddittorio procedimentale, contestando la mancata descrizione delle misure di self-cleaning e richiedendo la produzione documentale, quindi ha escluso l’impresa per grave illecito professionale e ha aggiudicato la gara al secondo classificato. La ricorrente ha domandato la riammissione, l’aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da una premessa di principio: in linea generale un precedente consistente nella risoluzione per grave inadempimento, ove adeguatamente provato e concretamente incidente sull’affidabilità dell’operatore, può integrare un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023. La stazione appaltante ha quindi legittimamente aperto il contraddittorio per documentare le misure di autopulizia.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, osserva il Collegio, ha tipizzato le ipotesi rilevanti e ha imposto una valutazione concreta, proporzionata e motivata della gravità del fatto, della sua incidenza attuale sull’affidabilità dell’operatore e delle misure adottate. Il sindacato giurisdizionale, pur svolto ab externo, investe pienamente la completezza dell’istruttoria e la sufficienza della motivazione.

L’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 attribuisce rilievo alle misure con cui l’operatore dimostra di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire il danno, di avere chiarito i fatti collaborando con le autorità e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale. Tali misure non neutralizzano automaticamente l’illecito, ma impongono una valutazione specifica della loro concretezza, tempestività e idoneità rispetto al fatto contestato. Richiamando Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2026, n. 3381, il Tribunale ricorda che il self-cleaning opera anche nella procedura in corso e che l’Amministrazione non può limitarsi ad affermarne l’insufficienza in termini generici. Il principio è confortato dal rinvio a CGUE, 3 ottobre 2019, C-267/18, Delta Antrepriză.

Nel caso concreto il giudizio di affidabilità è rimasto incompleto. La Provincia ha dato atto del pagamento delle somme richieste, ma ha circoscritto la motivazione alla mancanza di ulteriori misure tecniche, organizzative o relative al personale, senza valutare unitariamente il risarcimento, la collaborazione prestata, la contestazione formale della risoluzione, l’unicità dell’episodio e la ricostruzione tecnico-economica offerta dall’impresa. L’esclusione, chiarisce il Collegio, è priva di valenza sanzionatoria: essa si correla a un giudizio tecnico sull’affidabilità residua, riferito alla specifica commessa (TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 marzo 2025, n. 4561; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).

Ne consegue l’annullamento dell’esclusione, con obbligo di rideterminazione. Le sopravvenienze richiamate dall’impresa — la transazione intercorsa con il Comune, la dichiarazione di integrale soddisfazione ai sensi dell’art. 96, comma 6, del Codice e la cancellazione dell’annotazione ANAC — rilevano ai fini del riesercizio del potere, da svolgere senza automatismi. Il Tribunale non dispone invece l’aggiudicazione diretta, residuando in capo alla stazione appaltante il potere-dovere di rinnovare la valutazione; resta assorbita la domanda risarcitoria. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *