L’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario richiede la prova del passaggio in giudicato (TAR Basilicata n. 206 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile solo avverso provvedimenti passati in giudicato. L’onere di fornire la prova documentale del passaggio in giudicato, anche con riguardo al solo capo condannatorio, grava sul ricorrente. Il giudice amministrativo non può svolgere attività di indagine sui contenuti della statuizione né esaminare i ricorsi per Cassazione proposti avverso la sentenza azionata al fine di accertare la formazione del giudicato interno.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Potenza che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni. Nella prospettazione della ricorrente, pur essendo pendente un ricorso per Cassazione avverso la sentenza, sul capo condannatorio si sarebbe formato il giudicato interno, non essendo stato investito da impugnazione.
Nel corso della camera di consiglio, il Tribunale ha rilevato la nullità della notifica del ricorso nei confronti della Regione, ordinandone la rinnovazione, e ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità dell’azione per l’inconfigurabilità di un giudicato formale sul titolo azionato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il disposto dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario solo al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’art. 114, co. 2, cod. proc. amm. impone altresì il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto incontestabile che la sentenza posta in esecuzione difetta del crisma della cosa giudicata, presupposto indefettibile dell’actio iudicati per le pronunce del giudice ordinario. La ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale, mediante attestazione di cancelleria, di tale qualità, nemmeno limitatamente al capo condannatorio di interesse.
Il Collegio ha escluso la possibilità di richiedere al giudice amministrativo un’attività di indagine sui contenuti della statuizione ovvero una disamina dei ricorsi per Cassazione proposti avverso la sentenza azionata, finalizzata ad accertare la formazione del giudicato interno. Tale attività, per i noti limiti che connotano il giudizio di ottemperanza, esula dai poteri del giudice amministrativo.
La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni questione relativa alla mancata osservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, che avrebbe potuto comportare l’estinzione del giudizio. Nessuna statuizione è stata adottata in materia di spese di lite, in assenza di controparti costituite.
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Nota della Redazione
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