Aggiudicazione illegittima per mancata verifica dei requisiti speciali (TAR Piemonte n. 993 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 impone che l’aggiudicazione sia disposta solo dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, con efficacia immediata del provvedimento. La verifica dei requisiti non può essere rimessa a un momento successivo in assenza di espressa subordinazione dell’efficacia e di specifiche ragioni di urgenza. L’omessa dimostrazione di un requisito di idoneità professionale richiesto a pena di esclusione determina l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’esclusione del concorrente. La carenza del requisito speciale del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, previsto dall’art. 98 d.lgs. n. 81/2008, non è sanata dalla sola attestazione di frequenza del corso.

Il Fatto

Un Comune ha ottenuto un contributo ministeriale per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con obbligo di stipulare il contratto di affidamento dell’incarico entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione. Il Comune ha conferito mandato alla centrale unica di committenza dell’Unione Montana per l’espletamento della procedura aperta di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. All’esito delle valutazioni della commissione, un RTP è risultato primo in graduatoria e il RTP ricorrente secondo.

Con determinazione del responsabile della centrale di committenza è stata disposta l’aggiudicazione in favore del RTP controinteressato, con trasmissione degli atti al Comune per le verifiche di rito. Il contratto è stato stipulato in pendenza del termine dilatorio, per rispettare la scadenza del finanziamento. Il RTP ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento, il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina la censura di incompetenza e di difetto assoluto di attribuzione. La ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione avrebbe dovuto essere emanata dal RUP individuato nel disciplinare, e non dal responsabile dell’ufficio centrale di committenza. La censura è infondata: avendo il Comune affidato lo svolgimento della gara alla CUC, è a quest’ultima che va attribuito il potere di disporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. Il Comune, non qualificato ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 36/2023, è mero beneficiario della procedura; l’imputazione formale degli atti ricade sulla centrale di committenza. Il RUP, per l’art. 7, comma 1, lett. g., allegato I.2, d.lgs. n. 36/2023, adotta il provvedimento finale solo se ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stazione appaltante.

Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, relativi alla mancata verifica dei requisiti e alla mancata esclusione del controinteressato per insussistenza del requisito di idoneità professionale del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. La difesa delle resistenti sosteneva che la verifica sarebbe stata rimessa al Comune e che l’aggiudicazione sarebbe stata subordinata all’esito positivo di tale verifica.

Tale prospettazione non è condivisibile. Il Collegio dà atto del contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di emanare l’aggiudicazione sotto condizione della successiva verifica dei requisiti. Ma anche aderendo all’indirizzo più permissivo, l’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 non risulta rispettato: l’efficacia dell’aggiudicazione non è stata espressamente subordinata alla verifica, né sono state indicate le ragioni di urgenza. La determinazione comunale richiamata non chiarisce se la verifica sia stata effettivamente svolta dal Comune o se si sia dato atto di una verifica che la CUC, per ammissione delle resistenti, non aveva effettuato.

Il Collegio rileva poi che non è stata fornita dimostrazione della sussistenza dei requisiti del professionista cui affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Il disciplinare richiede, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 98 d.lgs. n. 81/2008. Per il professionista in possesso del diploma di geometra, tale norma esige, oltre all’attestato di frequenza del corso, anche l’attestazione dell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. Le resistenti e il controinteressato hanno prodotto solo l’attestato di partecipazione al corso, nulla deducendo sull’altro requisito. L’insussistenza del requisito risulta pertanto accertata. È respinta l’eccezione di inammissibilità, poiché la contestazione era già contenuta nel ricorso.

Ne deriva l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’esclusione del RTP controinteressato dalla gara, con assorbimento degli altri motivi. Il Collegio dichiara l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., non essendo stata iniziata l’esecuzione e sussistendo la possibilità del RTP ricorrente di conseguire l’aggiudicazione. Non è integrata l’ipotesi dell’art. 121, comma 1, lett. d), c.p.a., poiché il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 è stato determinato dalla necessità, condivisa dalla stessa ricorrente, di rispettare la scadenza del finanziamento e non ha inciso sulle possibilità di affidamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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