Usura aggravata: stato di bisogno desumibile dal saggio di interessi (Cass. pen. Sez. II n. 27606 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usura aggravata, la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa può essere desunta, in via presuntiva, dalla entità degli interessi corrisposti, quando il loro ammontare sia tanto elevato rispetto al capitale da rendere ragionevole ritenere che solo un soggetto versante in tale condizione abbia potuto contrarre un prestito così iniquo e oneroso. Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, condotto nel rispetto dei criteri di valutazione della prova dichiarativa, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il concorso morale dell’imputato può essere affermato sulla base di convergenti riscontri documentali, captazioni ambientali e condotte materiali di riscossione. Il tema della recidiva non prospettato con l’atto di appello non è proponibile per la prima volta in Cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’11.12.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato la ricorrente responsabile del delitto di usura aggravata, irrogando la pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro ottomila di multa, con confisca fino alla concorrenza degli interessi usurari. Le aggravanti contestate erano lo stato di bisogno della persona offesa, esercente attività imprenditoriale, e la recidiva infraquinquennale, con attenuanti generiche giudicate equivalenti.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: il vizio di motivazione sulla responsabilità e sul dolo, l’omessa pronuncia sull’aggravante dello stato di bisogno, la mancata esclusione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo per alcuni profili inammissibile e nel complesso infondato. Il primo motivo è stato respinto perché si risolve in una non consentita pretesa di rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità: la difesa ha prospettato un generico travisamento della prova senza confrontarsi con gli elementi richiamati nella sentenza impugnata.
Il collegio di merito ha correttamente vagliato la testimonianza della persona offesa, di cui ha riportato i punti salienti e analizzato i contenuti intrinseci, evidenziando che il narrato era corredato da plurimi riscontri. Tra questi assumono rilievo i dati documentali acquisiti agli atti, la conversazione tra presenti intercorsa il 14.09.2016 e la testimonianza della teste, ritenuta credibile perché, a seguito di contestazioni, aveva reiterato la veridicità di quanto riferito in sede di indagini.
Proprio su tale materiale la Corte territoriale ha delineato il ruolo di partecipazione della ricorrente, con concreto ausilio al coimputato e piena consapevolezza della natura usuraria del prestito: l’imputata aveva più volte ritirato le somme corrisposte a titolo di interesse rilasciando ricevuta manoscritta e aveva minacciato la persona offesa quando questa le aveva rappresentato di avere già corrisposto, sulla quota capitale, interessi di gran lunga superiori.
Quanto alla circostanza aggravante dello stato di bisogno, la Corte ha ritenuto la censura infondata: la stessa era stata presa in carico dal giudice di appello e disattesa, emergendo la relativa motivazione in via implicita dalla complessiva struttura argomentativa. La persona offesa aveva riferito di avere corrisposto interessi di entità elevatissima rispetto al capitale, circostanza che, per giurisprudenza consolidata (Sez. n. 51670 del 2023; Sez. II n. 21993 del 2017; Sez. II n. 12791 del 2012; Sez. II n. 20868 del 2009), costituisce già di per sé prova dello stato di bisogno, potendosi ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale condizione possa contrarre un prestito tanto iniquo. A ciò si salda il richiamo alla sentenza di primo grado, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, nella quale era emerso che la persona offesa si era rivolta ai creditori dopo avere tentato invano di ricorrere al credito bancario, per evitare lo sfratto e la chiusura dell’attività.
Il terzo motivo è stato dichiarato non proponibile, non essendo il tema della mancata disapplicazione della recidiva stato sottoposto alla cognizione della Corte di merito con l’atto di appello. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Al rigetto è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.