Esclusione dall’avanzamento del militare condannato e mancata declaratoria di estinzione (TAR Toscana n. 1601 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66/2010 configura una sanzione amministrativa, e non penale, che esclude il militare condannato con sentenza definitiva a pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni o lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare da ogni procedura di avanzamento e dal transito tra ruoli. L’esclusione costituisce atto vincolato per l’Amministrazione, che ha l’obbligo di accertare la sussistenza dei presupposti alla data di adozione dell’atto, in ossequio al principio del tempus regit actum. L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non opera ipso iure: richiede una formale declaratoria del giudice dell’esecuzione, unico soggetto cui l’ordinamento attribuisce il compito di verificarne presupposti e condizioni. In assenza di tale pronuncia, ovvero di riabilitazione, l’automatismo ostativo non viene meno e il giudice amministrativo non può censurare l’Amministrazione per non aver considerato circostanze non rappresentate nel procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale in servizio permanente, era stato escluso da ogni procedura di avanzamento con decreto del 17 settembre 2009, adottato ai sensi dell’art. 1051, comma 8, del COM, in ragione di una condanna definitiva alla pena di due anni, con sospensione condizionale, per concussione aggravata e continuata e peculato militare aggravato e continuato. Per i medesimi fatti gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per dodici mesi.

Con istanza del 24 ottobre 2022 il militare chiese il riesame della propria posizione, deducendo il comportamento irreprensibile tenuto dopo la condanna, l’encomiata dedizione al lavoro e il lungo lasso temporale trascorso. L’Amministrazione respinse l’istanza richiamando l’art. 1051, comma 8, del COM. Il ricorrente impugnò il diniego deducendo la violazione della norma e l’intervenuta estinzione dei reati ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio (art. 13, comma 2, cod. proc. amm.). Il foro speciale non si fonda sulla sede dell’autorità emanante né sull’ambito di efficacia dell’atto, ma sulla sede di servizio del dipendente, che al momento dell’adozione del provvedimento si trovava presso la struttura indicata in atti.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. II, n. 548/2026, secondo cui l’art. 1051 del d.lgs. n. 66/2010 introduce un effetto extrapenale collegato alla condanna, che non incide sulla condanna stessa ma ne costituisce conseguenza sul piano amministrativo. La misura ha natura di sanzione amministrativa ed è atto vincolato per l’Amministrazione, che deve pretendere la sussistenza delle condizioni imposte dalla disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento.

Il Collegio esamina poi la censura relativa all’intervenuta estinzione dei reati. Al momento dell’adozione dell’atto impugnato la condanna risultava ancora iscritta sul casellario giudiziale, senza annotazione di dichiarazioni di estinzione, e sul foglio matricolare non appariva la relativa variazione. Inoltre l’istanza di riesame non menzionava l’estinzione degli effetti del giudicato penale, ponendo a fondamento della richiesta circostanze diverse, non idonee a vincere l’automatismo di esclusione. L’argomento è stato introdotto per la prima volta in sede giudiziale.

Il provvedimento è quindi legittimo in applicazione del principio del tempus regit actum: la legittimità dell’atto va valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può censurare l’Amministrazione per non aver considerato fatti o circostanze non rappresentati nel procedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 356/2022).

Il Collegio aggiunge che la mera invocata estinzione ipso iure ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non sarebbe stata comunque sufficiente. Il giudice dell’esecuzione è l’unico soggetto cui l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. (Consiglio di Stato n. 11691/2022). Il militare può chiedere al giudice penale l’estinzione o la riabilitazione e poi presentare istanza all’Amministrazione per il reinserimento nelle aliquote di avanzamento; nel caso di specie nessuna delle due vie è stata percorsa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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